Decisione di riferimento: Cass. • N. 75-40.359 • 1976-06-16 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete dipendenti a Grasse, in un'azienda di profumeria. Vi viene annunciata la chiusura del vostro laboratorio. Licenziamento per motivi economici. Avete più di due anni di anzianità, quindi avete diritto a un preavviso di due mesi. Ma il vostro datore di lavoro vi dice: «Ha trovato un altro lavoro quasi subito, quindi le pago solo un mese di indennità sostitutiva del preavviso». È legale? La domanda che si pone ogni proprietario o dipendente: si può cumulare l'indennità di preavviso con la retribuzione del nuovo impiego? Questa decisione della Corte di Cassazione del 16 giugno 1976 risponde chiaramente: sì, il lavoratore ha diritto all'intera indennità, indipendentemente dal fatto che abbia trovato un nuovo lavoro. In parole povere, il datore di lavoro non può ridurre l'indennità con la scusa che il lavoratore non ha subito un danno. Analizziamo questo caso.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X lavora da diversi anni per la società Bres, specializzata nella produzione di prodotti cosmetici a Cagnes-sur-Mer. Nel 1975, l'azienda decide di chiudere un laboratorio e licenzia il Sig. X per motivi economici. In virtù della sua anzianità superiore a due anni, beneficia di un periodo di preavviso di due mesi ai sensi dell'articolo L. 122-6 del Codice del lavoro (divenuto L. 1234-1). Il datore di lavoro gli versa un'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente a un solo mese, sostenendo che il Sig. X ha trovato un impiego presso un nuovo datore di lavoro quasi immediatamente dopo il licenziamento. La società ritiene che, non avendo subito una perdita di retribuzione durante il secondo mese, egli non abbia diritto a tale indennità. Il Sig. X adisce il consiglio di prud'hommes di Grasse per richiedere il pagamento del mese mancante. La sentenza gli dà ragione. La società Bres propone appello, ma la Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento è ineccepibile: è il datore di lavoro che ha risolto il contratto e che si è trovato nell'impossibilità di fornire lavoro. Non importa che il lavoratore abbia trovato un altro impiego altrove, l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta integralmente.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza del 16 giugno 1976 (n. 75-40.359), si basa sugli articoli L. 122-6 e L. 122-8 del Codice del lavoro (oggi articoli L. 1234-1 e L. 1234-5). Queste norme prevedono che il lavoratore licenziato ha diritto a un preavviso la cui durata dipende dalla sua anzianità e che, in mancanza di esecuzione del preavviso, il datore di lavoro deve versare un'indennità sostitutiva. Il punto centrale è il seguente: l'obbligo di pagare l'indennità nasce dal fatto che il datore di lavoro è all'origine della risoluzione del rapporto. «È l'azienda che lo ha licenziato a essersi trovata nell'impossibilità di garantirgli un qualsiasi lavoro», scrivono i giudici. In altre parole, la causa dell'inadempimento del preavviso è imputabile al datore di lavoro, non al lavoratore. Quest'ultimo non ha rifiutato di lavorare; semplicemente non ha avuto la possibilità di farlo. Di conseguenza, il vantaggio che egli trae da un nuovo impiego non può essere utilizzato per ridurre l'indennità. Sarebbe una doppia penalizzazione: il lavoratore perde il suo impiego e, inoltre, gli viene sottratta una parte della sua indennità perché ha avuto la fortuna di trovare rapidamente un nuovo lavoro. La Corte respinge l'argomento del datore di lavoro secondo cui l'indennità sostitutiva ha natura risarcitoria (riparare un danno). Afferma che si tratta di un'indennità forfettaria, dovuta di pieno diritto dal momento in cui il datore di lavoro non fa lavorare il dipendente durante il preavviso. Questo ragionamento è costante da questa decisione: l'indennità sostitutiva del preavviso è una retribuzione differita, non un'indennità per perdita di chance.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i lavoratori: se siete licenziati e avete diritto a un preavviso, dovete percepire l'intera indennità sostitutiva, anche se trovate un altro lavoro il giorno dopo. Ad esempio, a Grasse, un impiegato della profumeria con 5 anni di anzianità, licenziato per motivi economici, ha diritto a due mesi di preavviso (circa 6.000 € per una retribuzione di 3.000 €). Se trova un altro lavoro dopo una settimana, il datore di lavoro non può ridurre l'indennità proporzionalmente. Deve versare l'intero importo di 6.000 €. Per i datori di lavoro: non commettete l'errore di trattenere una parte dell'indennità con la scusa che il lavoratore ha un nuovo impiego. Sareste condannati a pagare il residuo, con interessi legali (tasso fissato annualmente, attualmente intorno al 4,5% nel 2024). In pratica, il consiglio di prud'hommes di Grasse applica rigorosamente questa regola. Se siete proprietari locatori (ad esempio di un locale commerciale a Cagnes-sur-Mer), il m

