Decisione di riferimento: cc • N° 20-15.376 • 2022-01-19
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
La clausola che prevede che l'architetto non possa essere ritenuto responsabile né solidalmente né in solido per gli errori commessi da altri intervenuti nell'operazione non limita la responsabilità dell'architetto, tenuto a risarcire le conseguenze del proprio errore, eventualmente in solido con altri costruttori. Essa non può avere l'effetto di ridurre il diritto al risarcimento del committente nei confronti dell'architetto, quando il suo errore ha contribuito alla realizzazione dell'intero danno. Viola l'articolo 1147 del codice civile, nella sua formulazione anteriore a quella derivante dall'ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, la corte d'appello che, per limitare l'obbligo di risarcimento dell'architetto e del suo assicuratore a una frazione dei danni, ritiene che la clausola di esclusione della solidarietà sia privata di effetto solo in caso di colpa grave e che l'architetto sia tenuto solo nella misura della parte contributiva della sua colpa nel verificarsi dei danni, mentre risulta dalle sue constatazioni che la colpa dell'architetto è all'origine dell'intero danno
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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