Decisione di riferimento: cc • N° 86-91.989 • 1988-05-26 • Consulta la decisione →
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La situazione
Il prestito di manodopera a scopo di lucro, che solo le imprese di lavoro temporaneo possono legalmente praticare, si realizza mettendo a disposizione dell'impresa utilizzatrice, per una durata determinata, dipendenti la cui retribuzione è calcolata in base a tale durata, al numero e alla qualifica dei lavoratori distaccati, i quali sono posti sotto la sola autorità e responsabilità dell'impresa utilizzatrice. Il contratto d'impresa, detto anche di subappalto, è una convenzione con cui un datore di lavoro offre al suo contraente un lavoro o un servizio realizzato dal proprio personale che rimane sotto la sua direzione e responsabilità; ha per oggetto l'esecuzione di un compito oggettivo, definito con precisione, di solito retribuito in modo forfettario. Spetta ai giudici di merito, investiti di azioni contro un datore di lavoro per operazione a scopo esclusivamente lucrativo di fornitura di manodopera, in violazione delle disposizioni del Codice del lavoro, ricercare, attraverso l'analisi degli elementi della causa, la vera natura della convenzione intervenuta tra le parti. Giustifica la sua decisione la corte d'appello che, per dichiarare il dirigente di una società colpevole delle infrazioni previste dagli articoli L. 124-1, L. 125-1 e L. 125-3 del Codice del lavoro, afferma, dopo aver constatato che la gestione di tale società, priva di personale, era effettivamente assicurata dai dipendenti di un'impresa di lavoro temporaneo che occupava gli stessi locali e all'interno della quale il capo d'impresa perseguito aveva in precedenza esercitato funzioni, che detta società, dalla sua agenzia situata sul territorio nazionale, ha fornito irregolarmente a ditte tedesche, sotto il pretesto di presunti contratti di subappalto utilizzati al fine di eludere le disposizioni della legge, manodopera posta, in realtà, sotto la sola responsabilità delle ditte utilizzatrici, e che aggiunge che i contratti di lavoro conclusi, apparentemente a tempo indeterminato, sono stati di fatto limitati al tempo di completamento delle missioni da svolgere presso tali imprese, e hanno imposto ai dipendenti, pena una rottura a loro imputabile, la loro reintegrazione al termine di tali missioni, in una fabbrica francese della società, mentre non erano stati affatto assunti per lavorare in quel luogo.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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