Decisione di riferimento: cc • N° 75-13.907 • 1977-02-14 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Il privilegio del locatore di immobili e il privilegio del creditore pignoratizio su un fondo di commercio sono entrambi fondati sulla nozione che i creditori che ne sono titolari si trovano investiti di un diritto di pegno sui beni che ne costituiscono l'oggetto; pertanto, essendo queste due garanzie della stessa natura, la preferenza da accordare ai rispettivi titolari deve essere determinata in base alla data in cui ciascuna di esse è stata resa opponibile ai terzi. Di conseguenza, deve essere cassata la sentenza che accorda la preferenza al credito del locatore di immobili sul motivo che il pagamento dei canoni avrebbe salvaguardato il diritto al contratto di locazione e il godimento dei locali senza i quali non vi è né possibilità di attività commerciale, né fondo di commercio.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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