Decisione di riferimento: cc • N° 15-14.119 • 2016-06-09 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Mont-de-Marsan, una coppia vive in un alloggio di servizio da anni. Uno dei coniugi è funzionario, ed è grazie al suo status che l'alloggio è stato loro assegnato. Ma un giorno la situazione cambia: trasferimento, pensione o revoca. Il contratto di locazione è risolto di diritto, come previsto dalla legge. Il coniuge, pur essendo cointestatario del contratto, può pretendere di restare? La questione assilla ogni proprietario di alloggio di servizio. La risposta della Corte di cassazione è chiara: no, il coniuge non può pretendere la prosecuzione del contratto. Ma cosa cambia esattamente?
Questa decisione, emessa il 9 giugno 2016 (ricorso n. 15-14.119), è un monito per locatori e conduttori. Essa chiarisce i limiti dell'articolo 1751 del Codice civile, che protegge il coniuge cointestatario del contratto. Ma attenzione: questa protezione cede quando il contratto è legato alla qualità di funzionario e risolto automaticamente alla cessazione delle funzioni. Il coniuge non può invocare la cointestazione per opporsi allo sfratto.
In questo articolo, vi spiego questa decisione come una storia, con personaggi concreti, e vi do consigli pratici per evitare controversie. Che siate proprietari a Dax o inquilini a Mont-de-Marsan, troverete qui le chiavi per comprendere i vostri diritti.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X è funzionario presso la Prefettura di Seine-Saint-Denis. In ragione delle sue funzioni, gli viene assegnato un alloggio, con una convenzione stipulata con lo Stato in applicazione dell'articolo L. 442-7 del Codice dell'edilizia e dell'abitazione (che consente allo Stato di riservare alloggi sociali per i propri agenti). Il contratto di locazione è firmato e sua moglie, la Sig.ra Y, è cointestataria. Tutto procede bene fino al giorno in cui il Sig. X cessa le sue funzioni. Il contratto viene quindi risolto di diritto, come previsto dall'articolo L. 442-7. Il proprietario, un locatore sociale, chiede lo sfratto. Ma la Sig.ra Y rifiuta di andarsene, sostenendo di essere cointestataria del contratto e di beneficiare della protezione dell'articolo 1751 del Codice civile (che dispone che il coniuge del conduttore è considerato cointestatario del contratto per l'alloggio familiare e che, in caso di divorzio o separazione, il giudice può attribuire il contratto a uno di loro).
La causa arriva davanti al tribunale di primo grado, poi alla corte d'appello e infine alla Corte di cassazione. I giudici di merito danno ragione alla Sig.ra Y, ritenendo che possa restare. Ma la Corte di cassazione cassa la sentenza: afferma che l'articolo 1751 non si applica quando il contratto è stato concesso in ragione della qualità di funzionario e la risoluzione di diritto è espressamente prevista dalla legge. In altre parole, il coniuge non può avvalersi della cointestazione per opporsi alla risoluzione del contratto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 442-7 del Codice dell'edilizia e dell'abitazione, che dispone che il contratto di locazione di un alloggio assegnato a un funzionario in ragione delle sue funzioni è risolto di diritto alla cessazione di queste. Tale articolo deroga alle regole generali del diritto al mantenimento nell'alloggio. La questione era se l'articolo 1751 del Codice civile, che protegge il coniuge cointestatario, potesse applicarsi nonostante questa risoluzione automatica.
La risposta è no. L'Alta Corte ricorda che l'articolo 1751 si applica ai contratti di locazione regolati dalla legge del 1° settembre 1948 o dalla legge del 6 luglio 1989, cioè ai contratti di locazione ordinari. Ma qui, l'alloggio è un alloggio di servizio, soggetto a un regime speciale. Quello che pochi sanno è che questo regime speciale prevale sul diritto comune. In chiaro, la risoluzione di diritto del contratto comporta automaticamente la perdita del diritto di occupare l'alloggio, anche per il coniuge. La Corte precisa che l'articolo 1751 non può essere invocato per vanificare questa risoluzione.
I giudici respingono quindi l'argomento della Sig.ra Y. Ritengono che la cointestazione del contratto non conferisca un diritto autonomo al coniuge quando il contratto è inscindibile dalla qualità di funzionario. Si tratta di una conferma della giurisprudenza: la Corte di cassazione si era già pronunciata nello stesso senso con una sentenza del 13 febbraio 2008 (n. 06-21.709).
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori, in particolare i locatori sociali o gli enti locali che assegnano alloggi di servizio, questa decisione è rassicurante. Potete essere certi che la cessazione delle funzioni del vostro conduttore funzionario comporta la risoluzione del contratto e che il coniuge non potrà opporvisi. Esempio concreto: a Mont-de-Marsan, un agente comunale alloggiato in un appartamento di servizio va in pensione. Gli notificate la risoluzione del contratto. Sua moglie, che non è funzionaria, non può restare. Potete quindi recuperare l'alloggio senza dover avviare una complessa procedura di sfratto.
Per i conduttori funzionari e i loro coniugi, attenzione: se siete alloggiati in ragione delle vostre funzioni, il vostro coniuge non acquisisce un diritto al mantenimento nell'alloggio dopo la vostra cessazione. È importante saperlo per organizzarsi, ad esempio cercando un nuovo alloggio prima della scadenza del termine. Se siete in fase di separazione o divorzio, ricordate che il giudice non potrà attribuire il contratto al coniuge non funzionario se il contratto è legato alle funzioni. In tal caso, il coniuge dovrà lasciare l'alloggio, salvo accordo con il proprietario per un nuovo contratto di locazione.

