Decisione di riferimento: cc • N° 62-91.893 • 1963-05-08 • Consulta la decisione →
Immaginate di essere proprietario di un negozio a Grasse, nel quartiere dei profumieri. Vendete prodotti a base di piante locali, come quelle famose lavande delle Prealpi. Un cliente vi chiede un miscuglio per alleviare il suo mal di testa. Preparate un infuso con piante del vostro giardino. Semplice, naturale, senza rischi, pensate. Ma sapevate che questa semplice vendita potrebbe portarvi in tribunale per esercizio abusivo della professione farmaceutica?
Questa questione non è teorica. Si pone ogni giorno per i proprietari di attività commerciali, i produttori locali, i venditori nei mercati di Mougins o sulle piattaforme online. Dove finisce la vendita legale di prodotti naturali e dove inizia la dispensazione illecita di medicinali? Il confine è più sottile di quanto si immagini.
Una decisione del 1963, ancora attuale, fornisce risposte chiare. Riguarda un prodotto venduto con il nome "Estratto di linfa di piante dei Pirenei", presentato come curativo delle emorroidi. I giudici hanno dovuto decidere: si trattava di una semplice vendita di piante o di un medicinale riservato ai farmacisti? La loro risposta ha ancora oggi un impatto sulla vostra attività se vendete prodotti con finalità terapeutiche.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor Dupont, proprietario di un piccolo negozio nei Pirenei, vendeva da anni un prodotto che chiamava "Estratto di linfa di piante dei Pirenei". Sotto forma di pomata, questa miscela di piante era presentata come in grado di portare "il più delle volte alla guarigione, in ogni caso al sollievo dei malati affetti da emorroidi". Il signor Dupont indicava persino una posologia (un dosaggio) da seguire. Non era un farmacista, ma considerava il suo prodotto come strettamente naturale, quindi liberamente commercializzabile.
Le autorità sanitarie hanno adito la giustizia. Ritenevano che il signor Dupont esercitasse illegalmente la professione di farmacista vendendo un medicinale senza diploma. Il signor Dupont si difendeva: vendeva solo piante, non medicinali. Il suo prodotto era naturale, senza composizione chimica complessa. Come si poteva assimilare una semplice pomata a base di piante a un medicinale da farmacia?
Il caso ha attraversato le giurisdizioni fino alla Corte di Cassazione (la più alta giurisdizione giudiziaria francese). Il signor Dupont sosteneva che le piante medicinali iscritte nella farmacopea (la raccolta ufficiale dei medicinali) potevano essere vendute liberamente. La sua miscela, secondo lui, rientrava in questa categoria. Ma i giudici hanno esaminato attentamente le presentazioni del prodotto e le sue indicazioni terapeutiche.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
I magistrati si sono basati sugli articoli L. 511 e L. 512 del Codice della sanità pubblica. Questi testi riservano ai farmacisti, salvo deroghe, "la preparazione, la vendita all'ingrosso, la vendita al dettaglio e ogni dispensazione al pubblico di medicinali destinati all'uso della medicina umana". Ma cosa si intende per medicinale ai sensi della legge?
La definizione è ampia: "ogni droga, sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o preventive nei confronti delle malattie umane, condizionata in vista della vendita al peso medicinale". In chiaro, non è la composizione chimica a fare il medicinale, ma la sua presentazione e le sue indicazioni. Se presentate un prodotto come avente effetti terapeutici, esso diventa un medicinale soggetto a regolamentazione.
I giudici hanno analizzato il prodotto del signor Dupont. Diversi elementi erano determinanti: 1) Il prodotto era venduto sotto forma di pomata, quindi confezionato; 2) La sua composizione non era indicata; 3) Era presentato come in grado di portare alla guarigione o al sollievo delle emorroidi; 4) Era indicata una posologia. Questi elementi cumulati facevano di questo prodotto un medicinale, non una semplice vendita di piante.
In altre parole, anche se le piante utilizzate erano naturali, anche se potevano figurare nella farmacopea, la loro miscela e la loro presentazione a scopo terapeutico le trasformavano in medicinale. La Corte ha così confermato che la qualificazione di medicinale dipende prima di tutto dalla presentazione e dalle indicazioni, non solo dalla natura delle sostanze.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari di un negozio a Grasse che vende prodotti naturali, questa decisione vi riguarda direttamente. Immaginate di proporre nel vostro negozio del vecchio Grasse oli essenziali "per calmare l'ansia" o tisane "per facilitare la digestione". Attenzione: rischiate un'azione legale per esercizio abusivo della professione farmaceutica, punita con 2 anni di reclusione e 30.000 € di multa.
Per i proprietari locatori: se affittate un locale commerciale a un venditore di prodotti naturali, verificate l'attività esatta. Un inquilino che vendesse illegalmente medicinali potrebbe coinvolgere la vostra responsabilità. Nella mia pratica a Mougins, ho incontrato un proprietario il cui inquilino vendeva integratori alimentari con indicazioni terapeutiche; il proprietario ha dovuto pagare una multa per complicità.

