Decisione di riferimento: cc • N° 72-40.689 • 1974-03-19 • Consulta la decisione →
A Illkirch-Graffenstaden, un ingegnere ha appena ricevuto una lettera dal suo datore di lavoro: «La sua posizione è soppressa, la trasferiamo a Parigi.» Era stato invece assunto per dirigere un centro di ricerche in provincia. La domanda che assilla ogni lavoratore: il datore di lavoro può modificare unilateralmente il mio luogo di lavoro? La risposta si trova in una sentenza della Corte di Cassazione del 1974, che continua a illuminare le controversie odierne.
Questa decisione distingue ciò che rientra nel contratto di lavoro (modifica che richiede il consenso del lavoratore) da ciò che rientra nel potere direttivo (semplice cambiamento delle condizioni di lavoro). E se pensavate che il vostro datore di lavoro potesse spostarvi a suo piacimento, ricredetevi: i giudici tracciano una linea chiara, come vedremo.
Il caso riguarda un agente della Caisse nationale de sécurité sociale (ente di previdenza sociale) assunto per creare un centro di ricerche a Nancy. Ma il suo datore di lavoro lo assegna temporaneamente a Parigi, poi lo licenzia. La sentenza pone le basi: lo statuto applicabile al personale della sede centrale non si applica a lui, ma una decisione interna del datore di lavoro può proteggerlo. Analisi.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il signor Pilon, ingegnere consulente, viene assunto dalla Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) il 1° ottobre 1965. Il suo contratto specifica che deve «preparare la creazione e l'organizzazione di un centro di ricerche a Nancy». Durante il periodo transitorio, esercita le sue funzioni a Parigi, presso la sede della CNSS. Nel febbraio 1966, il direttore della CNSS prende una decisione: il personale del futuro centro beneficerà di uno statuto particolare, più favorevole di quello della sede. Ma questo statuto è ufficialmente applicabile solo a partire dall'apertura del centro, prevista per il 1967.
Nel 1967, la gestione del centro viene affidata a un ente distinto, il CERPAT (Centre d'études et de recherches pour les pathologies du travail). Al signor Pilon viene proposto un posto a Nancy, ma rifiuta, ritenendo che il suo contratto iniziale prevedesse un posto a Parigi. Il datore di lavoro lo licenzia il 28 settembre 1968 per colpa grave (abbandono del posto). Il signor Pilon adisce la giustizia: chiede danni e interessi per licenziamento senza giusta causa e invoca lo statuto più favorevole promesso nel 1966.
Il consiglio di prud'hommes (tribunale del lavoro) gli dà ragione sul principio, ma la corte d'appello (giurisdizione di secondo grado) riforma parzialmente. Il signor Pilon ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione (massima giurisdizione) deve decidere: quale statuto si applica a questo lavoratore? E soprattutto, il datore di lavoro può modificare unilateralmente la sua assegnazione geografica?
Colpo di scena: il signor Pilon rimane senza lavoro per oltre quattro anni dopo il licenziamento. Chiede un indennizzo per il danno subito (perdita di stipendio, danno alla carriera). Il datore di lavoro sostiene che il lavoratore avrebbe potuto trovare un impiego prima e che non deve sopportare il costo di un trasferimento che il lavoratore stesso ha rifiutato.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione inizia escludendo i testi invocati dal signor Pilon: né lo statuto del personale della sede (decisione del 1957 modificata nel 1963 e 1966), né il contratto collettivo nazionale delle casse regionali di sicurezza sociale (accordo collettivo negoziato tra sindacati e datori di lavoro) si applicano a lui. Perché? Perché il signor Pilon è stato assunto specificamente per dirigere un centro in provincia e svolgeva temporaneamente le sue funzioni a Parigi. Non era quindi un agente della sede, ma un «precursore» del futuro centro.
Al contrario, la Corte ritiene che la decisione del direttore della CNSS del 9 febbraio 1966, che prevedeva uno statuto più favorevole per il personale del centro da creare, sia applicabile al signor Pilon. Perché? Perché questa decisione è successiva al suo contratto di lavoro (lo migliora) e anteriore alla designazione del CERPAT come gestore del centro. Essa precisa che si applica al «personale reclutato da detto centro», e il signor Pilon è il primo assunto per questo centro. La Corte utilizza qui il principio di favore (nel diritto del lavoro, si applica la regola più favorevole al lavoratore).
Ma attenzione: la Corte non condanna il datore di lavoro per licenziamento abusivo. Rinvia la causa a un'altra corte d'appello affinché verifichi se lo statuto del 1966 garantisse effettivamente al signor Pilon un posto a Nancy o se potesse essere trasferito a Parigi. In altre parole, la Corte conferma che il datore di lavoro può modificare le condizioni di lavoro (qui, il luogo di esercizio) se ciò rimane nell'ambito del contratto, ma non può modificare un elemento essenziale del contratto (come la natura delle funzioni o il luogo di lavoro stipulato) senza il consenso del lavoratore.
Sul danno, la Corte ritiene che il lavoratore debba provare di aver attivamente cercato un impiego. Qui, il signor Pilon ha trovato un impiego solo nel dicembre 1970 (cioè due anni dopo il licenziamento), ma affermava di essere ancora senza lavoro nel 1972. La Corte ritiene che il datore di lavoro non debba sopportare il costo di un trasferimento se il lavoratore rifiuta un posto equivalente in un'altra città. È un'applicazione del principio di riparazione del danno: l'indennizzo deve corrispondere al danno reale, non a un danno ipotetico.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete lavoratori: il vostro contratto di lavoro menziona il vostro luogo di lavoro? Se sì, qualsiasi modifica di tale luogo (anche a 50 km) richiede il vostro consenso scritto. Il datore di lavoro non può imporvi un trasferimento senza il vostro consenso.

