Decisione di riferimento: cc • N° 07-44.200 • 2009-09-23 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un immobile a Évron e affittate un appartamento a un dipendente di una grande azienda. Questo dipendente, che lavora da anni nella stessa città, riceve un giorno una lettera di trasferimento: viene inviato a Strasburgo, in una filiale del gruppo. Lui rifiuta. Il datore di lavoro lo licenzia. Il lavoratore adisce il tribunale del lavoro. Cosa deciderà il giudice?
Questa domanda molti se la pongono: un lavoratore può essere costretto ad accettare un trasferimento in un'altra società, anche se questa fa parte dello stesso gruppo? La risposta è chiaramente no, come stabilito dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 23 settembre 2009. Una clausola di mobilità che prevede un cambio di datore di lavoro è nulla, perché impone al lavoratore di accettare in anticipo un nuovo contratto di lavoro.
Questo articolo analizza questa decisione per voi, proprietari locatori o conduttori, affinché comprendiate i diritti e gli obblighi in materia di mobilità professionale. Vedremo i fatti, il ragionamento dei giudici e, soprattutto, cosa cambia concretamente per voi.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il signor X, proprietario a Évron, ha affittato il suo appartamento a un dirigente della società Renault France automobile. Questo lavoratore, assunto nel 1999, aveva firmato un contratto di lavoro contenente una clausola di mobilità che gli imponeva di accettare qualsiasi trasferimento in un'altra società del gruppo Renault, inclusa una filiale. Nel 2004, il datore di lavoro gli propone un trasferimento a Strasburgo, per un posto di responsabile marketing. Il lavoratore rifiuta, ritenendo che questo cambiamento di sede implichi un cambio di datore di lavoro, poiché la filiale è una persona giuridica distinta. Il datore di lavoro lo licenzia per colpa.
Il lavoratore adisce il consiglio di prud'hommes, che gli dà ragione. La corte d'appello conferma: la clausola è nulla. Il datore di lavoro ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 settembre 2009, rigetta il ricorso e conferma la nullità della clausola. Ritiene che il lavoratore non possa accettare in anticipo un cambio di datore di lavoro, anche all'interno dello stesso gruppo o della stessa unità economica e sociale (UES).
Questa vicenda illustra un conflitto classico: da un lato, il datore di lavoro che desidera flessibilità e mobilità all'interno del suo gruppo; dall'altro, il lavoratore che intende rimanere presso il suo datore di lavoro iniziale, con i suoi diritti e garanzie. Il giudice ha deciso a favore del lavoratore, ricordando che il contratto di lavoro è un rapporto personale tra un datore di lavoro e un lavoratore.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 1134 del Codice civile (oggi articoli 1103 e 1104), che dispone che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno stipulate. Ma ne trae una conseguenza essenziale: non si può, in anticipo, rinunciare a un diritto fondamentale, come il diritto di scegliere il proprio datore di lavoro. Infatti, il contratto di lavoro è un contratto intuitu personae, cioè concluso in considerazione della persona del datore di lavoro. Il lavoratore ha accettato di lavorare per Renault France automobile, non per un'altra società, anche se filiale.
I giudici precisano che la clausola di mobilità, per essere valida, deve limitarsi a trasferimenti all'interno della stessa impresa (la stessa persona giuridica). Qualora preveda un cambio di datore di lavoro, è nulla. Poco importa che le società appartengano allo stesso gruppo o a una stessa unità economica e sociale: giuridicamente, sono entità distinte.
La Corte respinge l'argomento del datore di lavoro secondo cui la clausola era giustificata dalle esigenze dell'impresa e dall'interesse del gruppo. Ricorda che la libertà individuale del lavoratore prevale sugli interessi economici del datore di lavoro. Nel caso di specie, il lavoratore non doveva dimostrare un abuso di diritto (articolo 1240 del Codice civile, che obbliga a risarcire il danno causato dalla propria colpa): il semplice fatto che la clausola imponga un cambio di datore di lavoro è sufficiente a renderla nulla.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente (in particolare Cass. soc., 3 maggio 2006, n. 04-46.230). Non è un revirement, ma riafferma un principio protettivo per i lavoratori. I giudici hanno così fatto prevalere la stabilità del contratto di lavoro sulla flessibilità del gruppo.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore, come a Évron o Ernée, questa decisione ha un impatto indiretto ma reale. Se il vostro conduttore è un lavoratore che rischia di essere trasferito in un'altra società, può rifiutare senza perdere il lavoro. Ciò significa che rimane nella regione e voi conservate un conduttore stabile. Al contrario, se il vostro conduttore accetta un trasferimento e si trasferisce, potreste trovarsi di fronte a una partenza anticipata. In tal caso, verificate il preavviso nel contratto di locazione.
Per un conduttore lavoratore, questa decisione è una protezione: non siete obbligati ad accettare un trasferimento in una filiale. Se il vostro datore di lavoro vi licenzia per questo rifiuto, il licenziamento è nullo e potete ottenere danni e interessi. Esempio numerico: un lavoratore a Ernée, trasferito in una filiale a Lione, rifiuta e viene licenziato. Può adire il tribunale del lavoro e ottenere fino a 6 mesi di stipendio (in base all'anzianità) per licenziamento senza giusta causa.
Per un acquirente o un professionista immobiliare, fate attenzione alle clausole di mobilità nei contratti di lavoro dei venditori o dei conduttori. Se un venditore viene trasferito e deve lasciare la sua abitazione, il termine di preavviso può essere ridotto in caso di trasferimento.

