Decisione di riferimento: cc • N° 18-15.634 • 2019-02-13 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Non sono intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo L. 511-1 del codice delle assicurazioni gli amministratori di condominio che, per conto dei condomini che gestivano, hanno stipulato contratti assicurativi, purché non abbiano né sollecitato clientela, né presentato, proposto o aiutato a concludere tali contratti assicurativi e non abbiano svolto altri lavori preparatori alla loro conclusione. Le somme versate loro da un agente generale di assicurazione a titolo di remunerazione per servizi non sono deducibili dall'indennità compensativa dovuta a quest'ultimo quando cessa le sue funzioni.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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