Decisione di riferimento: cc • N° 95-82.114 • 1996-01-17 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a La Seyne-sur-Mer, in una casa tranquilla. Da qualche mese, il vostro vicino ha trasformato il suo garage in un'officina di riparazione automobilistica. Rumore, odori d'olio, andirivieni incessanti. Finite per sporgere denuncia. Ma il tribunale correzionale condanna il vostro vicino per esercizio senza permesso, e voi chiedete un risarcimento danni per i fastidi. La domanda che vi assilla: il giudice vi risarcirà per questi disturbi, anche se non sono direttamente collegati all'infrazione?
Questa decisione della Corte di cassazione del 17 gennaio 1996 risponde precisamente a questo interrogativo. Riguarda un caso in cui costruzioni irregolari hanno favorito attività generatrici di fastidi. I giudici hanno dovuto determinare se il proprietario potesse essere condannato a risarcire il danno subito da un vicino, non a causa delle infrazioni stesse, ma dei fastidi che esse hanno causato.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha validato il ragionamento dei giudici di merito che avevano concesso un risarcimento parziale alla parte civile. Per l'Alta Corte, il danno derivante dai fastidi – e non dall'infrazione – può essere risarcito sulla base della responsabilità civile. Una decisione che conforta le vittime di disturbi di vicinato, ma che impone anche di distinguere bene i diversi danni. Decifriamo insieme questa giurisprudenza che, a quasi trent'anni di distanza, resta un punto di riferimento.
I fatti: una storia come tante
Il sig. X è proprietario a Sanary-sur-Mer. Possiede un terreno sul quale ha edificato, senza permesso di costruire, diversi fabbricati. Queste costruzioni irregolari sono state utilizzate per esercitare un'attività commerciale generante fastidi sonori e olfattivi importanti. Il suo vicino, il sig. Y, subisce questi fastidi quotidianamente: rumore delle macchine, odori di vernice, viavai di camion. Esasperato, sporge denuncia.
La causa è portata davanti al tribunale correzionale. Il sig. X è perseguito per costruzione senza permesso (infrazione al Codice dell'urbanistica). Ma il sig. Y si costituisce anche parte civile, chiedendo il risarcimento per i fastidi subiti. Non chiede il risarcimento per l'infrazione in sé (la costruzione illegale), ma per le conseguenze dirette di tale infrazione sulla sua vita quotidiana.
Il tribunale correzionale condanna il sig. X per l'infrazione e concede un risarcimento danni al sig. Y. Ma il sig. X fa appello, sostenendo che i fastidi non sono conseguenza diretta dell'infrazione. La corte d'appello conferma la condanna. Il sig. X ricorre quindi in cassazione. La causa arriva davanti alla Corte di cassazione, che deve decidere: si può risarcire il danno derivante da fastidi causati da una costruzione illegale, anche se questi fastidi non costituiscono di per sé un'infrazione penale?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 17 gennaio 1996, approva il ragionamento dei giudici di merito. Ricorda che il danno invocato dalla parte civile non è il danno diretto dell'infrazione (la costruzione senza permesso), ma il danno derivante dai fastidi causati da tale costruzione. Ora, questi fastidi costituiscono un disturbo anormale di vicinato, che impegna la responsabilità civile del loro autore sulla base dell'articolo 1240 del Codice civile (ex articolo 1382).
In altre parole, non è il fatto di aver costruito illegalmente ad essere sanzionato civilmente, ma il fatto di aver causato fastidi eccessivi al vicino. La Corte precisa che i giudici d'appello hanno ben valutato il danno tenendo conto solo dei fastidi effettivamente subiti, e non dell'infrazione stessa. Respinge quindi il ricorso del sig. X.
Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza costante: il proprietario è responsabile dei disturbi anormali di vicinato causati dal suo bene. Ma innova confermando che questo principio si applica anche quando il disturbo deriva da un'infrazione penale. In parole povere – o meglio, per essere precisi – il vicino vittima può cumulare un'azione penale (contro l'infrazione) e un'azione civile (per i fastidi), senza che l'una assorba l'altra.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari: siete responsabili dei fastidi generati dal vostro bene, sia esso locato o meno. Se il vostro inquilino causa disturbi, potete essere perseguiti sulla base della responsabilità per cose in custodia (articolo 1244 del Codice civile). Esempio concreto: a La Seyne-sur-Mer, un proprietario ha dovuto pagare 5.000 € di danni e interessi al suo vicino per abbai notturni ripetuti di cani ospitati nel suo giardino.
Per gli inquilini: potete essere ritenuti responsabili dei fastidi che causate, e il vostro locatore può risolvere il contratto di locazione per disturbo del godimento. Ma potete anche agire contro il vostro proprietario se non fa cessare i fastidi provenienti da un altro inquilino.
Per gli acquirenti: prima di acquistare un immobile, informatevi sulle attività esercitate nel vicinato. A Sanary-sur-Mer, una coppia ha acquistato una casa confinante con un'officina automobilistica, senza verificare i fastidi. Hanno dovuto sopportare rumore e odori, senza poter ottenere facilmente un risarcimento poiché il disturbo era anteriore all'acquisto.
Se vi trovate in questa situazione, dovete:
- Costituire un fascicolo di prove (foto, video, testimonianze, verbali di ufficiale giudiziario).
- Inviare una messa in mora al proprietario o al responsabile.
- Adire il tribunale giudiziario se non si trova una soluzione amichevole.
- Ag

