Aller au contenu principal
Con una sentenza del 4 dicembre 2019
Droit Immobilier

Con una sentenza del 4 dicembre 2019

📅 Décision du 25 marzo 2020⚖️ Cour de cassation👁️ 11 vues📖 3 min de lecture

Con una sentenza del 4 dicembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CGUE ha stabilito che l'articolo 3, § 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che l'azione del curatore, nominato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l'ipoteca costituita su di esso, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro. Con la stessa sentenza, la CGUE ha stabilito che l'articolo 25, § 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con cui un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore a promuovere un'azione in un altro Stato membro, anche se tale azione rientra nella competenza esclusiva di detto giudice, non può avere l'effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro. Viola pertanto l'articolo 3, § 1, del regolamento la corte d'appello che, adita con un'azione promossa dal curatore di una procedura di insolvenza aperta in Inghilterra volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori di tale procedura le ipoteche costituite dal debitore su beni situati in Francia e le vendite di tali beni a un terzo, che rientra nella competenza esclusiva dei giudici inglesi, non si dichiari d'ufficio incompetente a conoscerne, poco importando che il curatore sia stato autorizzato dal giudice inglese ad adire il giudice francese

Decisione di riferimento : cc • N° 16-20.520 • 2020-03-25 • Consulta la decisione →

Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.

La situazione

Con una sentenza del 4 dicembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CGUE ha stabilito che l'articolo 3, § 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che l'azione del curatore, nominato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l'ipoteca costituita su di esso, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro. Con la stessa sentenza, la CGUE ha stabilito che l'articolo 25, § 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con cui un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore a promuovere un'azione in un altro Stato membro, anche se tale azione rientra nella competenza esclusiva di detto giudice, non può avere l'effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro. Viola pertanto l'articolo 3, § 1, del regolamento la corte d'appello che, adita con un'azione promossa dal curatore di una procedura di insolvenza aperta in Inghilterra volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori di tale procedura le ipoteche costituite dal debitore su beni situati in Francia e le vendite di tali beni a un terzo, che rientra nella competenza esclusiva dei giudici inglesi, non si dichiari d'ufficio incompetente a conoscerne, poco importando che il curatore sia stato autorizzato dal giudice inglese ad adire il giudice francese

Ciò che dice la legge

Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.

Punti da ricordare

  • Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
  • Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
  • Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa

Per un'analisi della vostra situazione: consultazione 30 min a 45€ con Maître Zakine.

📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
→ Prendere appuntamento per una consulenza in diritto del lavoro  |  → Tutti i nostri articoli giuridici

Informations juridiques

  • Numéro: 16-20.520
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 25 mars 2020

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

★★★★★4.9/5 — Google Reviews

Does this affect you?

Consult Maître Zakine — lawyer, Doctor of Law. Fast, clear answer.

Book a consultation →

🔒 Confidential · No obligation

📬 Get legal updates

One legal analysis per week, straight to your inbox. Free, no spam.

🔒 1-click unsubscribe · GDPR compliant

★★★★★4.9/5 — Avis Google

Avvocato Maître Zakine, Dottore in Giurisprudenza

Consulenze telefoniche e in videochiamata — Appuntamenti rapidi

Prenota un appuntamento
1ª Consulenza 30 Minuti - 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide