Decisione di riferimento: cc • N. 87-45.303 • 1991-01-30 • Consulta la decisione →
Immaginate: lavorate da anni in un'azienda di Sophia-Antipolis e ogni anno attendete con impazienza la vostra partecipazione agli utili. È un po' come un bonus, una ricompensa per il vostro impegno. Ma cosa succede se il datore di lavoro ritarda il pagamento? Può farlo sei mesi, nove mesi, un anno dopo la chiusura dell'esercizio? La domanda sembra semplice, ma ha dato luogo a un contenzioso nutrito. È qui che interviene la Corte di cassazione, con una decisione del 30 gennaio 1991 (n. 87-45.303) che stabilisce: il termine di pagamento è imperativo e il decorso degli interessi di mora non può essere fissato arbitrariamente.
Questa decisione, sebbene resa sotto l'impero di una legge specifica per l'oltremare (l'articolo 100 della legge del 15 dicembre 1952), ha una portata generale: ricorda un principio fondamentale del diritto del lavoro. In breve, il lavoratore deve essere pagato entro termini precisi e ogni violazione espone il datore di lavoro a interessi di mora, se non a danni e interessi. Ma come si applica questo principio nel contesto della partecipazione agli utili? E cosa fare se siete interessati, sia come lavoratore che come datore di lavoro?
In questo articolo, l'Avvocato Cécile Zakine, avvocato specializzato in diritto immobiliare e fondiario, vi spiega questa decisione. Attenzione però: sebbene il suo studio tratti principalmente diritto immobiliare, questa giurisprudenza interessa anche i proprietari locatori che impiegano personale (portinaio, custode) o i dirigenti di società civili immobiliari. Allora, immergiamoci nei fatti.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il Sig. X, che chiameremo Jean, è un lavoratore dipendente di un'azienda situata a Mougins, nelle Alpi Marittime. Da diversi anni percepisce una partecipazione agli utili. Nel 1984, l'azienda ottiene buoni risultati. Jean attende quindi la sua parte, ma i mesi passano… Niente. Sollecita il datore di lavoro, che adduce difficoltà di cassa. Finalmente, nel 1986, Jean decide di adire il consiglio di prud'hommes di Grasse.
Il consiglio condanna il datore di lavoro a pagare a Jean la somma di 15.000 franchi (circa 2.286 euro) a titolo di partecipazione agli utili del 1984, con interessi al tasso legale a decorrere dal 31 dicembre 1984. Per il consiglio, il decorso degli interessi è logico: è la data di chiusura dell'esercizio. Il datore di lavoro, scontento, propone appello. La corte d'appello di Aix-en-Provence conferma la sentenza. Nuovo ricorso in cassazione.
Il datore di lavoro sostiene che gli interessi possono decorrere solo dalla data in cui il pagamento era dovuto, cioè, secondo l'articolo 100 della legge del 15 dicembre 1952, al più tardi nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio. Ora, la sentenza d'appello fissa gli interessi al 31 dicembre 1984, cioè prima ancora della scadenza del termine di nove mesi (che correva fino al 30 settembre 1985). Il datore di lavoro ritiene che la corte d'appello abbia violato il testo.
La Corte di cassazione gli dà ragione. Annulla la sentenza d'appello ai sensi dell'articolo 100, comma 5, della legge del 15 dicembre 1952. In sostanza, i giudici del Quai de l'Horloge ricordano che il pagamento deve avvenire entro l'anno successivo e comunque entro nove mesi. Gli interessi di mora possono quindi decorrere solo dalla scadenza di tale termine, e non già dalla chiusura dell'esercizio. Una vittoria per il datore di lavoro? Non del tutto: dovrà comunque pagare la partecipazione, ma con interessi calcolati dal 30 settembre 1985 invece che dal 31 dicembre 1984.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sul quinto comma dell'articolo 100 della legge del 15 dicembre 1952. Questo testo, nella versione applicabile ai fatti, dispone che «le partecipazioni agli utili realizzati durante un esercizio devono essere pagate entro l'anno successivo e comunque entro 9 mesi». In altre parole, il legislatore ha fissato un termine ultimo: nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio.
Per la Corte, questo termine non è una semplice indicazione, ma un obbligo imperativo. Fino a quando tale termine non è scaduto, il datore di lavoro non è in mora. Di conseguenza, gli interessi legali possono decorrere solo dalla data di esigibilità del credito, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine di nove mesi. Fissare gli interessi al 31 dicembre, come ha fatto la corte d'appello, equivale a sanzionare il datore di lavoro per un periodo in cui era ancora nei termini.
Questo ragionamento si inserisce in una logica di tutela del lavoratore, ma anche di certezza del diritto per il datore di lavoro. Infatti, la legge lascia un margine di manovra all'impresa per organizzare il pagamento. Solo dopo la scadenza di tale termine il lavoratore può esigere il pagamento e ottenere interessi. La Corte di cassazione non mette in discussione il diritto alla partecipazione, ma precisa il decorso degli interessi.
Nella sua decisione, la Corte respinge l'argomento del lavoratore secondo cui gli interessi dovevano decorrere dalla chiusura dell'esercizio, poiché il credito era sorto. Ma la nascita del credito e la sua esigibilità sono due

