Decisione di riferimento: cc • N° 98-20.304 • 2000-06-06 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete il gerente di una SARL a Bourbourg, specializzata nel commercio al dettaglio. Impiegate 120 dipendenti. Un sindacato vi chiede di istituire un accordo di partecipazione agli utili dell'impresa. Pensavate di essere soggetti al regime generale dell'ordinanza del 1986? Non così semplice. La questione che assilla molti capi d'impresa è: sono interessato dal decreto del 1987 applicabile alle imprese pubbliche? Questa decisione della Corte di Cassazione del 6 giugno 2000 (n° 98-20.304) fornisce una risposta netta.
Nel caso di specie, la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, una società di diritto privato che gestisce un albergo, si è vista chiedere da un sindacato la conclusione di un accordo di partecipazione. La società rifiutava, sostenendo di non essere un'impresa pubblica. La Corte di Cassazione le ha dato ragione: una persona di diritto privato, con attività puramente commerciale, non rientra nel campo di applicazione del decreto del 26 novembre 1987, qualunque sia l'origine del suo capitale. Rimane soggetta all'articolo 7 dell'ordinanza del 21 ottobre 1986.
Cosa significa per voi, proprietari di una SARL a Coudekerque-Branche o altrove: se la vostra impresa non è né un'impresa pubblica né una società nazionale, rientrate nel diritto comune della partecipazione, non nel regime speciale. Ma attenzione: le soglie e le modalità differiscono. Decifriamo insieme questa decisione e le sue implicazioni concrete.
I fatti: una storia come tante
La vicenda inizia a Parigi, ma avrebbe potuto svolgersi a Dunkerque, a Bourbourg o a Coudekerque-Branche. La SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier gestisce un albergo. Impiega più di 100 dipendenti. Il suo capitale è detenuto in maggioranza da persone pubbliche? Poco importa: è costituita come SARL e svolge attività puramente commerciale. Un sindacato (l'Union locale CGT del 17° arrondissement) la cita in giudizio per farla condannare a concludere un accordo di partecipazione, conformemente al decreto del 26 novembre 1987.
La società resiste. Sostiene che tale decreto si applica solo alle imprese pubbliche e alle società nazionali, e che essa non ne fa parte. Il tribunale di grande istanza di Parigi le dà torto in primo grado? No, la sentenza d'appello (Parigi, 1998) conferma la posizione della società: il decreto del 1987 non le è applicabile. Il sindacato ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Ricorda che il decreto del 26 novembre 1987 riguarda le «imprese pubbliche e le società nazionali» e distingue quelle che figurano in un elenco. Una SARL, anche a capitale pubblico maggioritario, non è un'impresa pubblica se la sua attività è commerciale. Rimane quindi soggetta all'ordinanza del 21 ottobre 1986 relativa alla partecipazione dei dipendenti. Un colpo di scena? No, una conferma della logica giuridica: la natura dell'attività prevale sull'origine del capitale.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su due testi. Innanzitutto, il decreto n° 87-1024 del 26 novembre 1987, che fissa le modalità di partecipazione nelle imprese pubbliche. Poi, l'articolo 7 dell'ordinanza n° 86-1134 del 21 ottobre 1986, che istituisce la partecipazione obbligatoria per le imprese private con più di 100 dipendenti. Ma come sapere quale testo si applica? La Corte risponde: bisogna guardare alla natura giuridica dell'impresa e al suo oggetto.
Il decreto del 1987 riguarda solo le «imprese pubbliche» e le «società nazionali» (articolo 1). Ora, la SARL Hôtel Frantour è una persona di diritto privato, con attività puramente commerciale. Non è né un'impresa pubblica (definita dalla legge come una persona morale di diritto pubblico o una società nazionale) né una società nazionale. Il fatto che il suo capitale sia detenuto in maggioranza da persone pubbliche non cambia nulla: la giurisprudenza costante ritiene che la partecipazione maggioritaria dello Stato non trasformi una SARL in impresa pubblica se essa esercita un'attività commerciale in forma di diritto privato. Non è l'azionariato che conta, ma la forma e l'oggetto.
I giudici hanno ritenuto che il sindacato non potesse esigere l'applicazione del decreto del 1987. La società doveva semplicemente rispettare l'ordinanza del 1986, che impone una partecipazione, ma secondo modalità diverse (ad esempio, la formula di calcolo della riserva speciale di partecipazione non è la stessa). Questo ragionamento è una conferma della giurisprudenza anteriore: la Corte di Cassazione non innova, applica una distinzione classica tra settore pubblico e settore privato. La conseguenza è che questa distinzione ha conseguenze pratiche importanti sull'importo della partecipazione e sugli obblighi dichiarativi.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete a capo di una SARL, di una SAS o di una SA con attività commerciale, anche con azionisti pubblici, non siete soggetti al decreto del 1987. Rientrate nell'ordinanza del 1986 (codificata negli articoli L. 3322-1 e seguenti del Codice del lavoro). Concretamente, ciò significa che:
- Per il dirigente: dovete negoziare un accordo di partecipazione con i rappresentanti del personale se impiegate almeno 50 dipendenti (soglia abbassata dal 2019). Ma le modalità di calcolo della riserva sono quelle dell'ordinanza, più favorevoli per l'impresa rispetto al decreto in alcuni casi.
- Per il dipendente: i vostri diritti alla partecipazione sono calcolati secondo le regole dell'ordinanza, che possono essere diverse da quelle del decreto. In particolare, la formula di calcolo della riserva speciale di partecipazione (RSP) è diversa: l'ordinanza prevede un calcolo basato sul risultato netto e sui salari, mentre il decreto può includere altri elementi. Inoltre, i termini di pagamento e le possibilità di investimento possono variare.
In pratica, se la vostra impresa è una SARL commerciale, anche a capitale pubblico, dovete fare riferimento all'ordinanza del 1986. Ma attenzione: se la vostra impresa è una società nazionale o un'impresa pubblica (ad esempio, una SA con capitale interamente pubblico e attività di servizio pubblico), allora si applica il decreto del 1987. La distinzione è sottile ma cruciale. Per i dirigenti di SARL a Bourbourg, Coudekerque-Branche o altrove, questa decisione della Corte di Cassazione è una buona notizia: semplifica il quadro normativo e evita di applicare un regime più restrittivo. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro per verificare la propria situazione specifica.

