Decisione di riferimento : cc • N° 06-84.105 • 2007-03-06 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete a Bollène, al mercato, e parlate con uno sconosciuto. Lasciate andare un'osservazione pungente su un vicino, senza sapere che il vostro interlocutore è un giornalista. Il giorno dopo, le vostre parole sono in prima pagina sul giornale locale. Il vicino vi denuncia per diffamazione. Siete responsabili? La questione è più comune di quanto si creda nei nostri comuni del Vaucluse, dove le voci corrono veloci. La Corte di Cassazione ha deciso con una sentenza del 6 marzo 2007: la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa non si applica all'autore di dichiarazioni riprese da un giornalista, se questi ignorava di rivolgersi a un professionista dei media. In parole povere, il presunto diffamatore beneficia di una protezione se non era consapevole che le sue parole sarebbero state pubblicate.
Per la persona che si ritiene diffamata, ciò costituisce una difficoltà aggiuntiva: non può limitarsi a invocare la presunzione di responsabilità che normalmente grava sull'autore di dichiarazioni diffamatorie pubblicate sulla stampa. Deve dimostrare che l'autore sapeva, al momento in cui ha parlato, che le sue dichiarazioni erano destinate alla diffusione. Una prova spesso difficile da fornire, specialmente quando si tratta di conversazioni private o confidenze.
Che siate proprietari, inquilini o amministratori locali a Sorgues o altrove, questa decisione ha conseguenze concrete sul modo di gestire le dichiarazioni fatte nell'ambito di controversie di vicinato o conflitti immobiliari. Ricorda anche l'importanza della prudenza quando ci si esprime, anche in privato. Analizziamo insieme questa sentenza e le sue implicazioni pratiche.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
La vicenda ha origine in un comune della regione di Avignone. Un sindaco, che chiameremo Sig. X, è accusato di aver rilasciato dichiarazioni diffamatorie nei confronti di un amministrato, il Sig. Y. Secondo la denuncia, il Sig. X avrebbe affermato che il Sig. Y si dedicava a « manovre comunemente e moralmente riprovevoli per ottenere il suo permesso di costruire ». Dichiarazioni gravi, che gettano discredito sull'onorabilità del Sig. Y.
Il problema? Queste dichiarazioni non sono state fatte in pubblico, ma durante una conversazione privata con un terzo. Questo terzo si rivela essere un giornalista, che ha poi pubblicato le dichiarazioni in un articolo di stampa. Il Sig. Y, furioso, cita in giudizio il Sig. X per diffamazione davanti al tribunale correzionale.
Davanti ai giudici, il Sig. X si difende affermando di ignorare che il suo interlocutore fosse un giornalista. Pensava di rivolgersi a un semplice cittadino, e quindi non era consapevole che le sue parole sarebbero state riportate sulla stampa. Il tribunale lo assolve, ma la corte d'appello riforma la sentenza e lo condanna. Il Sig. X ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione è chiamata a rispondere a una questione precisa: l'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 stabilisce una presunzione di responsabilità per l'autore delle dichiarazioni, anche se ignorava di parlare a un giornalista? I giudici del Quai de l'Horloge rispondono di no. Ritengono che la presunzione si applichi solo se l'autore sapeva che le sue dichiarazioni erano destinate alla pubblicazione. Nel caso di specie, il Sig. X non aveva questa conoscenza. Non può quindi essere ritenuto responsabile su questo fondamento. La vittima deve, per ottenere risarcimento, dimostrare che l'autore era complice ai sensi del diritto comune: che ha scientemente partecipato alla diffusione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la sentenza, bisogna addentrarsi nel diritto della stampa. L'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 dispone: « Saranno puniti come complici di una diffamazione o di un'ingiuria pubblica coloro che, anche senza intenzione di nuocere, abbiano riprodotto o dato conoscenza della diffamazione o dell'ingiuria al pubblico. » Tradizionalmente, questo articolo crea una presunzione di responsabilità a carico dell'autore iniziale delle dichiarazioni, una volta che siano state riprese dalla stampa. La logica è semplice: chi parla deve assumersi il rischio che le sue parole vengano diffuse.
Ma la Corte di Cassazione, con questa sentenza, opera una sottile inversione di tendenza. Ritiene che questa presunzione operi solo se l'autore sapeva che le sue dichiarazioni erano destinate alla pubblicazione. Altrimenti, si ricade sul diritto comune della complicità: la vittima deve provare che l'autore ha « fornito o procurato i mezzi » per commettere il reato, consapevolmente. In pratica, ciò significa che la vittima deve dimostrare che l'autore era consapevole, al momento in cui parlava, che il suo interlocutore era un giornalista e che le sue dichiarazioni sarebbero state diffuse.
Questo ragionamento si basa su un'interpretazione restrittiva della legge: la presunzione di responsabilità è un'eccezione al diritto comune, non deve essere estesa. La Corte ricorda che la libertà di espressione impone di non sanzionare troppo facilmente dichiarazioni fatte in un contesto privato. D'altro canto, la decisione può sembrare severa per la vittima, che si trova con un onere della prova più gravoso. I giudici di merito dovranno quindi esaminare le circostanze: l'autore conosceva la qualità di giornalista del suo interlocutore? Aveva ragioni per pensare che le sue parole sarebbero state riportate?
Notiamo che la soluzione non è unanime. Alcuni magistrati ritengono che indebolisca la protezione delle persone diffamate, poiché è spesso difficile provare l'intenzione dell'autore. Ma la Corte di Cassazione ha mantenuto la sua posizione, confermando che la presunzione dell'articolo 42 non è automatica.
Cosa cambia per voi — concretamente
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