Decisione di riferimento: cc • N° 16-28.511 • 2018-06-28 • Consulta la decisione →
Ad Andrézieux-Bouthéon, nella Loira, una parrucchiera dipendente da quasi dieci anni vede ridotta la sua indennità di anzianità perché è stata assente per malattia per diversi mesi. Come lei, migliaia di lavoratori del settore della parrucchieria ignorano che il loro contratto collettivo protegge la loro anzianità anche in caso di assenza. Una domanda tormenta molti titolari di saloni: si possono davvero detrarre le assenze per malattia dal calcolo dell'anzianità? La risposta è no, e la Corte di Cassazione lo ha confermato il 28 giugno 2018.
I fatti: una storia come tante
La Sig.ra Y. lavora come parrucchiera in un salone di proprietà del Sig. X, gestore a Montbrison. Dopo diversi anni di servizio, beneficia di un'indennità di anzianità prevista dall'allegato n. 12 del contratto collettivo nazionale della parrucchieria. Ma nel 2012, a seguito di un'assenza per malattia di diversi mesi, il Sig. X decide di non tenere conto di questo periodo per calcolare l'anzianità richiesta per l'indennità (5 anni interi e consecutivi nello stesso stabilimento). Ritiene che l'assenza interrompa la continuità richiesta.
La Sig.ra Y. contesta: adisce il consiglio di prud'hommes di Saint-Étienne, che le dà ragione. Il Sig. X propone appello. La corte d'appello di Lione conferma la sentenza. La causa arriva fino alla Corte di Cassazione, che rigetta il ricorso del gestore. La controversia verte sull'interpretazione della frase: «l'anzianità si intende come un numero di anni interi e consecutivi nello stesso stabilimento». Occorre detrarre i periodi di sospensione del contratto (malattia, ferie non retribuite)?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 1.8 dell'allegato n. 12. Ricorda che il contratto collettivo stesso definisce l'anzianità come anni interi e consecutivi nello stesso stabilimento. Ma aggiunge un principio generale: i periodi di sospensione del contratto di lavoro (come la malattia) non interrompono l'anzianità, salvo disposizione contraria espressa. Anzianità significa continuità del rapporto contrattuale, non presenza fisica.
I giudici analizzano la lettera del contratto collettivo: da nessuna parte si dice che le assenze per malattia debbano essere detratte. Al contrario, l'espressione «anni interi e consecutivi» mira a evitare che assenze volontarie (come ferie non retribuite prolungate) vengano conteggiate. Ma la malattia è involontaria. La corte respinge l'argomento del Sig. X secondo cui la continuità sarebbe interrotta dall'assenza. È una conferma di giurisprudenza costante: sin da una sentenza del 2004, la Corte di Cassazione ritiene che l'anzianità si calcoli in durata calendariale, salvo testo contrario.
Il ragionamento è semplice: se il contratto collettivo avesse voluto escludere la malattia, lo avrebbe detto. Poiché non lo fa, il lavoratore conserva la sua anzianità. I giudici insistono sulla finalità protettiva dell'indennità di anzianità, che premia la fedeltà all'impresa, non la presenza effettiva.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i lavoratori parrucchieri: potete cumulare la vostra indennità di anzianità anche dopo un'assenza per malattia. Se il vostro datore di lavoro la riduce, potete richiedere un conguaglio salariale. Esempio: a Montbrison, una parrucchiera con 7 anni di anzianità (di cui 6 mesi di assenza per malattia) deve percepire l'indennità corrispondente a 7 anni, non a 6,5 anni.
Per i datori di lavoro di saloni di parrucchieria: dovete verificare il vostro metodo di calcolo. Se detraete le assenze per malattia, rischiate un contenzioso e un conguaglio salariale per 3 anni (prescrizione). Meglio regolarizzare immediatamente. La decisione si applica anche ad altri contratti collettivi che riprendono la stessa formulazione.
Per i proprietari di saloni (spesso gestori): attenzione alle clausole interne che tentino di aggirare questa regola. Sarebbero considerate abusive. Se vi trovate in questa situazione, dovete ricalcolare l'anzianità dei vostri dipendenti includendo i periodi di sospensione.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Consultate il contratto collettivo applicabile: verificate i termini esatti sull'anzianità. Se non precisa che la malattia interrompe l'anzianità, applicate la regola della continuità.
- Calcolate l'anzianità in anni solari: sommate tutti i periodi durante i quali il contratto di lavoro esiste, anche se sospeso. Una tabella di monitoraggio mensile vi eviterà errori.
- Formate il vostro addetto alle paghe: un'interpretazione errata può costare cara. In caso di dubbio, chiedete un parere a un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
- Prevedete una clausola chiara nel contratto di lavoro: se desiderate escludere alcune assenze, fatelo espressamente e in conformità con il contratto collettivo. Ma sappiate che la malattia non può essere esclusa senza una disposizione convenzionale.
Approfondimento: giurisprudenza correlata ed evoluzioni
Questa decisione si inserisce in una tendenza protettiva della Corte di Cassazione. Già nel 2004 (sentenza n. 02-45.179), aveva stabilito che i periodi di sciopero non interrompono l'anzianità. Nel 2012 (n. 10-28.244), aveva esteso questo principio ai congedi parentali. Qui, conferma per la malattia.
Al contrario, alcuni contratti collettivi prevedono espressamente che solo i periodi di lavoro effettivo contano. Ad esempio, il contratto degli alberghi-caffè-ristoranti esclude le assenze per malattia superiori a un anno. Ma in assenza di clausola, la regola è la continuità. I tribunali

