Decisione di riferimento: cc • N° 11-18.426 • 2012-06-07 • Consulta la decisione →
Immaginate di essere proprietario di un appartamento a Le Cannet, in quella bella residenza con vista sulla baia di Cannes. Avete prestato denaro a un amico imprenditore, che vi ha dato in garanzia un'ipoteca (garanzia reale) sul suo locale commerciale. Passano i mesi, i rimborsi si fermano. Avviate una procedura di saisie immobilière (procedura esecutiva forzata che consente di vendere il bene per recuperare il credito). Il giudice fissa il prezzo base, le condizioni di vendita... e all'improvviso, il vostro debitore viene posto in liquidazione giudiziale (procedura concorsuale che porta alla cessione degli attivi per pagare i creditori). Cosa succede allora? La vostra procedura di saisie si ferma definitivamente?
Questa situazione la incontro regolarmente nel mio studio di Grasse, sia per proprietari di ville a Vallauris che per investitori sulla Costa Azzurra. La questione è cruciale: quando una liquidazione giudiziale sospende una saisie immobilière in corso, chi può riprendere il processo? Il creditore che ha avviato la saisie? Il liquidatore (mandatario giudiziario incaricato di realizzare gli attivi)? E soprattutto, in quale stato si riprende la procedura?
La Corte di cassazione, nella sua decisione del 7 giugno 2012, fornisce una risposta chiara che tutela i diritti di ciascuno. Precisamente, qualunque sia il regime della saisie immobilière, la procedura può essere ripresa dal liquidatore o dal creditore procedente, su autorizzazione del giudice delegato (magistrato incaricato di controllare la liquidazione), e ciò nello stato in cui si trovava al giorno della sentenza di apertura della procedura concorsuale. In parole povere, non si ricomincia da capo! Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario, locatario o professionista immobiliare?
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor Dubois, proprietario di una panetteria a Vallauris, aveva contratto un prestito dalla sua banca per finanziare l'acquisto del suo forno. In garanzia, aveva concesso un'ipoteca sul locale. Gli affari andando male, il signor Dubois smise di rimborsare il credito. La banca, dopo vari solleciti infruttuosi, decise di avviare una procedura di saisie immobilière sul bene.
Il tribunale di Grasse, adito dalla banca, ordinò la vendita del locale. Il giudice fissò il prezzo base a 250.000 euro e stabilì le condizioni della vendita all'asta pubblica. Le formalità pubblicitarie furono espletate, potenziali acquirenti si manifestarono... Ma nel frattempo, il signor Dubois, sovraindebitato, fu posto in liquidazione giudiziale dal tribunale del commercio di Nizza. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sospese automaticamente tutte le procedure individuali in corso contro di lui, inclusa la saisie immobilière avviata dalla banca.
Cosa fare allora? La banca riteneva di avere diritto alla ripresa della procedura, tanto più che le formalità erano già avanzate. Il liquidatore giudiziale, nominato per gestire la liquidazione dei beni del signor Dubois, riteneva invece che la procedura di saisie fosse estinta e che si dovesse ricominciare tutto nell'ambito della liquidazione. Il disaccordo salì fino alla Corte di cassazione, che doveva dirimere questa questione cruciale: una saisie immobilière sospesa da una liquidazione giudiziale può essere ripresa, e se sì, da chi e come?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 7 giugno 2012, ha analizzato la situazione alla luce degli articoli L. 643-2 e L. 642-18 del Codice del commercio. Queste norme disciplinano gli effetti della liquidazione giudiziale sulle procedure esecutive individuali. L'articolo L. 643-2 prevede che la sentenza di liquidazione giudiziale sospenda il corso di qualsiasi procedura esecutiva individuale avviata in precedenza. L'articolo L. 642-18 precisa che il liquidatore può, con l'autorizzazione del giudice delegato, riprendere le procedure sospese.
Ma la questione era se questa possibilità di ripresa spettasse anche al creditore procedente (qui, la banca). La Corte ha risposto affermativamente: «qualunque sia il regime applicabile alla procedura di saisie immobilière in corso, quando una sentenza di liquidazione giudiziale sospende il corso di una procedura avviata in precedenza, tale procedura può essere ripresa dal liquidatore o dal creditore procedente, su autorizzazione del giudice delegato».
In altre parole, la Corte ha esteso il beneficio della ripresa al creditore che aveva avviato la saisie, e non solo al liquidatore. Questa soluzione costituisce una conferma della giurisprudenza precedente, che tende a proteggere i diritti dei creditori pur rispettando l'economia della procedura concorsuale. La Corte ha inoltre precisato un punto essenziale: la procedura deve essere ripresa «nello stato in cui si trovava al giorno della sentenza di apertura della procedura concorsuale». Ciò significa che tutte le formalità già compiute (fissazione del prezzo base, condizioni di vendita, pubblicità) rimangono valide. Non si ricomincia da capo, evitando così tempi e costi aggiuntivi.

