Decisione di riferimento : cc • N° 03-17.457 • 2006-02-14 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Se il credito del delegante verso il delegato si estingue solo con l'esecuzione della delegazione, né il delegante né i suoi creditori possono, prima dell'inadempimento del delegato verso il delegatario, esigerne il pagamento; ne consegue che il pignoramento presso terzi effettuato presso il delegato dal creditore del delegante non può avere l'effetto di privare il delegatario, fin dalla sua accettazione, del suo diritto esclusivo al pagamento immediato da parte del delegato, senza concorso con il creditore pignorante. È a buon diritto che una corte d'appello ha ritenuto che le somme dovute dal delegato al delegante a titolo di canoni di locazione non fossero pignorabili dai creditori del delegante, il cui diritto di credito che rimane nel suo patrimonio è indisponibile a partire dall'accettazione del delegatario.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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