Decisione di riferimento : cc • N° 13-16.194 • 2014-06-11 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Se la vendita amichevole di un immobile compreso nell'attivo del debitore in liquidazione giudiziale è realizzata solo mediante il compimento di atti successivi all'ordinanza del giudice delegato che l'ha autorizzata ai sensi dell'articolo L. 622-16, comma 3, del codice di commercio, nella sua versione anteriore alla legge 26 luglio 2005 di salvaguardia delle imprese, essa è comunque perfetta sin dall'ordinanza, sotto la condizione sospensiva che tale decisione acquisti forza di cosa giudicata. Di conseguenza, viola tale testo la corte d'appello che, per ritenere che una vendita non sia perfetta, considera che l'ordinanza del giudice delegato vale solo come autorizzazione per il liquidatore a procedere a tale vendita, e non può sostituirsi al consenso da dare da quest'ultimo.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una controversia
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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