Decisione di riferimento: cc • N° 87-13.559 • 1988-07-18 • Consulta la decisione →
Sei proprietario di un laboratorio di falegnameria a Cavaillon, e uno dei tuoi ex dipendenti, oggi in pensione, ti informa di aver dichiarato una sordità come malattia professionale. Il suo udito si è deteriorato dopo anni passati a lavorare vicino a seghe e piallatrici. Il tuo assicuratore ti dice che la pratica è debole. Ma è davvero così? La domanda che si pone ogni datore di lavoro o artigiano: «Bisogna provare che il rumore superava una certa soglia perché la sordità sia riconosciuta?»
Questa decisione della Corte di Cassazione del 18 luglio 1988 (n. 87-13.559) risponde precisamente a questo interrogativo. Ricorda che, per le malattie professionali che rientrano nella tabella n. 42 (affezioni dovute al rumore), non è necessario stabilire che l'intensità sonora raggiungesse un livello lesionale specifico. L'esposizione a un'ambienza sonora risultante dai lavori tassativamente elencati nella tabella è sufficiente. Altro punto chiave: il deficit uditivo è valutato alla data della seconda audiometria, e non a quella della prima, deducendo la parte legata all'età.
Per i non giuristi, ciò che dice questa sentenza è semplice: se un lavoratore ha svolto un mestiere elencato (fucina, tessitura, segagione, ecc.) per una durata significativa, la sua sordità può essere presa in carico senza che sia necessario misurare il rumore con un fonometro. E il calcolo della perdita uditiva si effettua sull'orecchio migliore, tenendo conto della presbiacusia (calo naturale dovuto all'età). Una decisione protettiva per i lavoratori esposti, ma che può sorprendere i datori di lavoro.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
Il Sig. X, un operaio metallurgista a L'Isle-sur-la-Sorgue, ha lavorato dal 1961 al 31 luglio 1984 in un'officina di fabbricazione di pezzi meccanici. Per più di vent'anni, è stato esposto al rumore delle presse, dei magli e delle macchine utensili. Nel 1984, consulta un otorinolaringoiatra che constata un calo dell'udito. Vengono effettuate due audiometrie: la prima nel settembre 1984, la seconda nel marzo 1985. Il medico diagnostica una sordità bilaterale e redige un certificato medico iniziale di malattia professionale.
Il Sig. X si rivolge alla cassa primaria di assicurazione malattia (CPAM) per far riconoscere la sua sordità come malattia professionale. La tabella n. 42 delle malattie professionali (allora in vigore) elenca i lavori suscettibili di provocare lesioni uditive: lavori su metalli per percussione, frantumazione, triturazione, ecc. La CPAM rifiuta la presa in carico, ritenendo che il livello sonoro non fosse sufficientemente elevato. Il Sig. X contesta e porta la questione dinanzi al tribunale delle questioni di sicurezza sociale (TASS) di Avignone. Il TASS gli dà ragione, ma la CPAM presenta appello dinanzi alla corte d'appello di Nîmes.
La corte d'appello riforma la sentenza e rifiuta il riconoscimento. Motivo: il livello sonoro non è stato misurato e la perdita uditiva non raggiungeva la soglia richiesta tenuto conto dell'età. Il Sig. X ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa dinanzi alla corte d'appello di Montpellier. Rimprovera ai giudici di merito di aver introdotto una condizione assente dalla tabella n. 42: l'esigenza di un livello sonoro minimo.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sulla tabella n. 42 delle malattie professionali, allegata al decreto del 31 dicembre 1946 (oggi codificato nel Codice della sicurezza sociale). Questa tabella elenca i lavori che espongono al rumore in modo tassativo: «lavori di fucina, martellatura, ribattitura, scalpellatura, perforazione, segagione, fresatura, tessitura, ecc.» L'Alta Corte ricorda che, per beneficiare della presunzione di origine professionale (presunzione legale secondo cui la malattia è causata dal lavoro se le condizioni della tabella sono soddisfatte), è sufficiente che l'assicurato sia stato esposto a un'ambienza sonora risultante da questi lavori. Nessuna condizione di soglia sonora è richiesta.
In altre parole, i giudici non possono esigere la prova che il rumore raggiungesse un certo numero di decibel (dB): ciò equivarrebbe ad aggiungere una condizione che il testo non prevede. È una vittoria per i lavoratori, poiché misurare il livello sonoro anni dopo l'esposizione è spesso impossibile. La Corte precisa inoltre che il deficit uditivo deve essere valutato alla data della seconda audiometria (quella di controllo), e non alla prima. Perché? Perché la prima audiometria può essere disturbata da un tappo di cerume, un'otite passeggera o lo stress. La seconda è più affidabile. Successivamente, bisogna dedurre la parte di perdita dovuta all'età (presbiacusia) secondo una curva di riferimento. In questa causa, la corte d'appello aveva calcolato male questa deduzione, portando a un rigetto ingiustificato.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente. Si inserisce in una logica protettiva: il legislatore ha voluto facilitare il riconoscimento delle malattie professionali legate al rumore, senza imporre prove tecniche quasi impossibili da fornire. La Corte di Cassazione vigila affinché i giudici di merito rispettino rigorosamente le condizioni della tabella, senza inasprirle.
Cosa cambia per te — concretamente
Per i lavoratori e ex lavoratori: se hai svolto un mestiere elencato nella tabella n. 42 (ad esempio, falegname a Cavaillon, metallurgista a L'Isle-sur-la-Sorgue, o tessitore nel tessile), e presenti una sordità, puoi chiedere il riconoscimento come malattia professionale senza dover provare che il rumore superava una certa soglia. Basta dimostrare di aver esercitato il mestiere per il periodo richiesto (di solito alcuni anni). Il calcolo del deficit uditivo sarà effettuato sulla base della seconda audiometria, deducendo la presbiacusia. In caso di rifiuto, puoi contestare dinanzi al tribunale competente.
Per i datori di lavoro e artigiani: questa giurisprudenza ti impone di essere vigile. Se un ex dipendente dichiara una sordità, non potrai opporti sostenendo che il rumore non era sufficiente. Dovrai piuttosto verificare se l'attività rientra nell'elenco della tabella n. 42 e se la durata di esposizione è sufficiente. In caso di dubbio, consulta un avvocato specializzato in diritto della sicurezza sociale. I nostri avvocati ad Avignone ti consigliano.
In sintesi, la Corte di Cassazione protegge i lavoratori esposti al rumore, semplificando le condizioni di riconoscimento della sordità professionale. Una decisione da conoscere, sia per i dipendenti che per i datori di lavoro.

