Decisione di riferimento : cc • N° 70-92.629 • 1971-04-29 • Consulta la decisione →
Immaginate un artigiano ad Auxonne, il Sig. Dupont, che ha fornito materiali a un'impresa locale. Questa fallisce e il gerente è sospettato di aver distratto fondi. Il sindaco (il professionista nominato per gestire il fallimento e rappresentare i creditori) decide di sporgere denuncia per bancarotta (il fatto, per un commerciante fallito, di commettere atti fraudolenti come nascondere beni o falsificare conti). Ma può farlo senza l'accordo degli altri creditori? È la questione che la Corte di cassazione ha deciso nel 1971, e che rimane attuale per ogni professionista confrontato con una procedura concorsuale.
La domanda che si pone ogni creditore: «Il sindaco può avviare azioni penali contro il dirigente senza consultarci?» La risposta è no, secondo l'articolo 137 della legge del 13 luglio 1967 (divenuto l'articolo L. 654-1 del Codice di commercio).
Ciò che questa decisione risponde: il sindaco deve ottenere un'autorizzazione preventiva dall'assemblea dei creditori, a maggioranza dei presenti, prima di agire in materia di bancarotta. E ciò, sia che si unisca all'azione del pubblico ministero sia che agisca da solo. Vedremo insieme cosa significa concretamente.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
In questa vicenda, un sindaco aveva avviato un'azione in giustizia per fatti di bancarotta senza aver preventivamente consultato l'assemblea dei creditori. Il tribunale l'ha dichiarata inammissibile (la sua richiesta è stata respinta senza esame del merito). Il sindaco ha fatto appello, ma la corte d'appello ha confermato: senza autorizzazione, nessuna azione possibile. Il sindaco si è allora rivolto in cassazione.
La storia è semplice: il Sig. X, dirigente di una società fallita, è sospettato di aver distratto attivi. Il sindaco, nominato dal tribunale, vuole perseguirlo penalmente. Ma omette di convocare un'assemblea dei creditori per votare l'autorizzazione. Risultato: la sua azione è dichiarata inammissibile.
Il colpo di scena: il sindaco sostiene che l'autorizzazione non è necessaria quando si limita ad aderire all'azione del ministero pubblico (il pubblico ministero). Ma la Corte di cassazione respinge questo argomento: l'autorizzazione è richiesta in tutti i casi, sia che il sindaco avvii l'azione sia che intervenga in un'azione già avviata.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 29 aprile 1971, si basa sull'articolo 137 della legge del 13 luglio 1967 (ripreso all'articolo L. 654-1 del Codice di commercio). Questo testo dispone che il sindaco può agire in nome della massa (l'insieme dei creditori) in materia di bancarotta solo dopo essere stato autorizzato da una deliberazione (una decisione) presa dai creditori riuniti in assemblea, a maggioranza dei presenti.
La Corte precisa che questa autorizzazione è una condizione sostanziale (un obbligo essenziale) che non può essere aggirata. Poco importa che il sindaco metta in moto l'azione pubblica (costituendosi parte civile o citando direttamente il dirigente) o che si unisca all'azione già esercitata dal pubblico ministero. In entrambi i casi, l'autorizzazione è richiesta.
In altre parole, i giudici hanno ritenuto che il sindaco è solo il mandatario dei creditori. Non può impegnare il loro nome in una procedura penale senza il loro esplicito accordo. È una protezione per i creditori, che possono così decidere collettivamente sull'opportunità di perseguire il dirigente. Attenzione però: questa decisione non mette in discussione il potere del pubblico ministero di agire da solo. Ma se il sindaco vuole partecipare, deve prima ottenere il via libera dei creditori.
Ciò che pochi sanno: questa regola esiste ancora oggi, anche se la legge è stata codificata. Nella mia pratica, ho incontrato fascicoli in cui i sindaci hanno trascurato questa formalità e si sono visti opporre una decadenza (un rigetto puro e semplice della loro azione).
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete creditori di un'impresa fallita (procedura concorsuale), questa decisione vi riguarda direttamente. Il sindaco non può avviare azioni penali contro il dirigente senza consultarvi. Avete quindi un diritto di controllo sull'opportunità di tali azioni.
Per un proprietario locatore a Nuits-Saint-Georges che ha affittato un locale commerciale a una società che fallisce: se il gerente ha distratto gli affitti che avete pagato, il sindaco non potrà sporgere denuncia per bancarotta senza l'accordo dei creditori. Dovete essere convocati all'assemblea e votare. Se la maggioranza rifiuta, il sindaco non potrà agire. Potete anche, individualmente, sporgere denuncia voi stessi.
Per un condomino: ciò non vi riguarda direttamente, salvo che il vostro condominio sia creditore di un'impresa fallita. In tal caso, l'amministratore di condominio deve seguire la stessa regola se vuole agire in nome del condominio.
In pratica, se siete creditori, partecipate alle assemblee dei creditori o mandate un rappresentante. Se il sindaco avvia un'azione senza autorizzazione, potete contestarne l'ammissibilità (far constatare che non è valida). I termini per contestare sono quelli di diritto comune: dovete agire rapidamente, appena venite a conoscenza dell'azione.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Verificate i poteri del sindaco: Prima di qualsiasi azione in giustizia, chiedete al sindaco se ha ottenuto l'autorizzazione dei creditori. Esigete una copia del verbale dell'assemblea.
- Partecipate alle assemblee dei creditori: In quanto creditore, avete il diritto di partecipare e votare. Non lasciate che altri decidano per voi.
- Consultate un avvocato specializzato: Se avete dubbi sulla regolarità dell'azione del sindaco, fatevi assistere da un professionista.
- Agite tempestivamente: Se il sindaco agisce senza autorizzazione, contestate l'ammissibilità entro i termini di legge.

