Decisione di riferimento: cc • N° 17-17.106 • 2019-04-03 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: un datore di lavoro a Capbreton, piccolo imprenditore di un ristorante sul lungomare, apprende che il suo cuoco, cittadino marocchino, non ha più un titolo di soggiorno valido. Cosa fare? Tenerlo? Licenziarlo? E soprattutto, deve versargli un'indennità di preavviso? È esattamente la questione che la Corte di Cassazione ha dovuto risolvere con una decisione del 3 aprile 2019 (n. 17-17.106). Una questione che può sembrare tecnica, ma che riguarda centinaia di datori di lavoro e lavoratori stranieri sulla Costa Azzurra e nelle Landes.
In sintesi, l'alta corte ha convalidato la posizione di un datore di lavoro che aveva immediatamente avviato la procedura di licenziamento non appena il lavoratore lo aveva informato della perdita della sua autorizzazione al lavoro. Risultato: nessuna indennità di preavviso, nessun turbamento manifestamente illecito. Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietari di un'attività commerciale o di un immobile che assumete personale?
Questa decisione è un vero e proprio caso emblematico per tutti coloro che impiegano lavoratori stranieri. Ricorda che il diritto all'indennità non è automatico: tutto dipende dalla reattività del datore di lavoro. Allora, come reagire se vi trovate in questa situazione? Analizziamo insieme questo caso.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X è proprietario di un hotel-ristorante a Mont-de-Marsan. Assume un lavoratore di nazionalità marocchina, il Sig. Y, come cuoco. Tutto procede bene fino al giorno in cui il Sig. Y comunica al suo datore di lavoro di non avere più un'autorizzazione al lavoro valida. Immediatamente, il Sig. X avvia la procedura di licenziamento. Ma il lavoratore contesta: chiede un'indennità compensativa di preavviso (il denaro che avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso, cioè il lasso di tempo tra l'annuncio del licenziamento e la fine effettiva del contratto). Secondo lui, il datore di lavoro avrebbe dovuto versargli questa somma, anche se non poteva più lavorare per mancanza del titolo.
Il caso arriva davanti al giudice dell'urgenza del consiglio di prud'hommes. Il giudice constata che il Sig. X ha agito senza indugio: non appena ha avuto conoscenza della situazione, ha avviato la procedura. Di conseguenza, ritiene che non vi sia un turbamento manifestamente illecito (una violazione evidente del diritto) e rifiuta di concedere l'indennità. Il lavoratore fa appello, ma la corte d'appello conferma. Egli ricorre quindi in Cassazione.
Davanti alla Corte di Cassazione, il lavoratore sostiene che l'articolo L. 8252-2, 2° del Codice del lavoro obbliga il datore di lavoro a versare l'indennità di preavviso, anche in caso di impossibilità di eseguire il preavviso. Ma la Corte respinge il suo argomento: poiché il datore di lavoro ha licenziato immediatamente, l'articolo non è applicabile. In altre parole, il diritto all'indennità esiste solo se il datore di lavoro lascia il lavoratore lavorare senza titolo o non regolarizza la sua situazione. Licenziando tempestivamente, il Sig. X si è messo in regola.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere il ragionamento, occorre esaminare due testi. Innanzitutto, l'articolo L. 8252-2 del Codice del lavoro, che prevede che in caso di impiego di uno straniero senza autorizzazione, il datore di lavoro deve in particolare versare al lavoratore un'indennità forfettaria pari ad almeno sei mesi di salario, nonché il preavviso e le ferie pagate. Ma questo articolo ha un'eccezione: il suo 2° precisa che tali obblighi non si applicano se il datore di lavoro ha immediatamente licenziato il lavoratore non appena ha appreso la situazione. In secondo luogo, l'articolo L. 1234-5 dello stesso codice, che dispone che il lavoratore che non esegue il preavviso ha diritto a un'indennità compensativa, salvo in caso di colpa grave. Qui, il lavoratore non poteva eseguire il preavviso perché non aveva più il titolo di soggiorno. Ma la Corte di Cassazione ritiene che questa impossibilità non sia imputabile al datore di lavoro, poiché è stato lo stesso lavoratore a informarlo della perdita del titolo.
I giudici hanno quindi ritenuto che, dal momento che il datore di lavoro aveva reagito prontamente, non vi era un turbamento manifestamente illecito. Il giudice dell'urgenza, il cui ruolo è dirimere le situazioni di urgenza ed evidenza, non poteva ordinare il pagamento dell'indennità. Occorreva rinviare la causa al giudice di merito per un'analisi più approfondita.
Quello che pochi sanno è che questa decisione si inserisce in una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione. Conferma che il datore di lavoro in buona fede non viene punito. Ma attenzione: se il datore di lavoro avesse tardato, o se avesse assunto consapevolmente, la soluzione sarebbe stata diversa. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui il datore di lavoro aveva aspettato diverse settimane prima di licenziare, cosa che gli è costata il pagamento integrale delle indennità.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete datori di lavoro (ad esempio, un proprietario locatore che assume un custode, o un gestore di campeggio a Capbreton), questa decisione è rassicurante: vi protegge se agite rapidamente. Concretamente, non appena un lavoratore vi informa di non avere più un titolo di soggiorno o un'autorizzazione al lavoro, dovete immediatamente avviare una procedura di licenziamento.

