Decisione di riferimento : cc • N° 89-14.625 • 1991-07-09 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete comodamente seduti nel vostro salotto a Pont-Saint-Esprit, pronti a guardare il telegiornale delle 20. Ma lo schermo mostra solo neve e disturbi. Da quando il comune ha costruito una residenza di lusso proprio accanto, la vostra televisione non capta più nulla. Contattate il promotore, che vi rimanda al comune. Il comune vi dice che non è di sua competenza. A chi rivolgersi?
Questa domanda, che ogni anno si pongono centinaia di proprietari e inquilini, tocca un punto fondamentale del diritto: i tribunali giudiziari sono competenti per tutti i disturbi di vicinato? La risposta è no, come ha ricordato la Corte di Cassazione in una sentenza del 9 luglio 1991.
In questa vicenda, alcuni residenti della regione di Nîmes si lamentavano di non ricevere più correttamente le trasmissioni televisive a causa della costruzione di edifici di grande altezza. Ma l'alta corte ha ritenuto che la controversia non spettasse al giudice giudiziario, bensì al giudice amministrativo, poiché i disturbi erano legati a un'attrezzatura pubblica. Analisi.
I fatti: una storia come tante
La storia inizia a Bagnols-sur-Cèze, dove è stato avviato un vasto programma regionale di costruzione di edifici di grande altezza. Per consentire agli abitanti di continuare a guardare la televisione, l'ente pubblico ha dovuto installare un'attrezzatura pubblica sul demanio pubblico: un'antenna collettiva o un ripetitore. Ma nonostante questa attrezzatura, alcuni residenti, come il signor X, proprietario a Pont-Saint-Esprit, subivano ancora disturbi.
Il signor X e altri residenti hanno quindi citato in giudizio i costruttori degli edifici davanti al tribunale di grande istanza di Nîmes, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per porre rimedio ai disturbi (installazione di antenne supplementari, abbonamenti a servizi via cavo, ecc.). Il loro argomento: questi disturbi di vicinato (articolo 1240 del Codice civile, che obbliga a risarcire il danno causato per colpa) giustificano un risarcimento da parte dei costruttori, all'origine degli edifici.
I costruttori hanno contestato la competenza del giudice giudiziario. Secondo loro, i disturbi derivavano dalla realizzazione di opere pubbliche (gli edifici di grande altezza) e dall'attrezzatura pubblica televisiva installata dall'ente. Ora, le controversie che coinvolgono opere pubbliche sono di competenza del giudice amministrativo, in virtù del principio di separazione delle autorità amministrative e giudiziarie (legge del 16-24 agosto 1790).
Il tribunale di grande istanza si è dichiarato competente, ma la corte d'appello di Nîmes ha riformato questa sentenza, seguita dalla Corte di Cassazione, che ha convalidato l'incompetenza dei tribunali giudiziari.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione ha dovuto dirimere una questione preliminare: qual è la natura dei disturbi subiti? Si tratta di un ordinario disturbo di vicinato (di competenza del giudice giudiziario) o di un danno legato a un'opera pubblica (di competenza del giudice amministrativo)?
Per rispondere, i giudici hanno esaminato la causa dei disturbi. Hanno constatato che gli edifici di grande altezza facevano parte di un vasto programma regionale e che l'ente aveva dovuto installare un'attrezzatura pubblica sul demanio pubblico per garantire la ricezione televisiva. In altre parole, il disturbo non proveniva da un semplice fatto privato (come un vicino che costruisce un ampliamento), ma dalla realizzazione di opere pubbliche.
Di conseguenza, la corte d'appello ha potuto ritenere che « non costituiscono disturbi di vicinato, ma si ricollegano alla realizzazione di opere pubbliche, i disturbi nella ricezione di immagini televisive che provengono dalla realizzazione di un vasto programma regionale di costruzione di edifici di grande altezza che richiede l'installazione, per quanto riguarda la televisione, di un'attrezzatura pubblica sul demanio pubblico ». Questa formulazione, ripresa dalla Corte di Cassazione, significa che la controversia esula dal diritto comune dei disturbi anormali di vicinato.
Non si tratta di un revirement giurisprudenziale, ma di un'applicazione classica del principio di ripartizione delle competenze tra i due ordini giurisdizionali. La decisione conferma che quando un danno è causato da un'opera pubblica o in occasione di lavori pubblici, il giudice amministrativo è l'unico competente, anche se il danno assomiglia a un disturbo di vicinato.
Gli argomenti delle parti: i residenti invocavano l'articolo 1240 del Codice civile e la teoria dei disturbi anormali di vicinato (che non richiede colpa, solo un danno anormale). I costruttori, invece, sostenevano che la causa del disturbo era l'opera pubblica e che la controversia spettava quindi al giudice amministrativo. La Corte ha dato ragione ai costruttori.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche importanti per proprietari, inquilini e condomini.
Se siete proprietario locatore a Pont-Saint-Esprit: affittate un appartamento la cui vista è ostruita da un edificio pubblico (es. una scuola, una palestra). Non potrete citare il vicino per disturbo anormale di vicinato davanti al tribunale giudiziario. Dovrete rivolgervi al tribunale amministrativo, invocando un pregiudizio legato all'opera pubblica. Termine: 2 mesi dalla decisione dell'amministrazione. Costo: spese legali, ma le possibilità di successo sono reali se il danno è anormale.
Se siete inquilino a Bagnols-sur-Cèze: subite disturbi sonori dovuti a un trasformatore elettrico pubblico install

