Decisione di riferimento : cc • N° 96-20.128 • 1998-10-20 • Consulta la decisione →
Vivete a Hérouville-Saint-Clair, avete ricevuto in usufrutto un portafoglio di azioni da vostro padre defunto. Compilando la dichiarazione dell'imposta sulla fortuna (ISF), vi chiedete: devo dichiarare questi titoli per il loro valore in piena proprietà o solo per il valore del mio usufrutto? La tentazione è grande di applicare un abbattimento per demembramento. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 20 ottobre 1998 (n° 96-20.128), ha stabilito: l'usufruttuario deve dichiarare i titoli quotati per il loro valore in piena proprietà, senza alcuna riduzione.
Questa decisione, resa più di venticinque anni fa, rimane attuale. Si applica sia alle azioni che alle obbligazioni quotate in borsa. Che siate usufruttuario o nudo proprietario, le conseguenze fiscali sono pesanti. Come evitare un accertamento? Questo articolo vi spiega tutto.
Immaginate: un pensionato di Falaise, il signor Dupont, detiene l'usufrutto di un portafoglio di 500.000 €. Applica un abbattimento del 30% e dichiara 350.000 €. L'amministrazione fiscale gli notifica un accertamento. Deve pagare l'ISF su 500.000 €, più le sanzioni. Una situazione che questa decisione permette di anticipare.
I fatti: una storia come tante
Il signor X, contribuente domiciliato a Hérouville-Saint-Clair, detiene l'usufrutto di titoli quotati in borsa. Per la sua dichiarazione ISF, valuta questi titoli applicando un abbattimento per demembramento: considera che il suo usufrutto vale solo una frazione della piena proprietà, e dichiara quindi un valore ridotto. L'amministrazione fiscale contesta questo metodo. Gli invia un accertamento, ritenendo che i titoli debbano essere dichiarati per il loro valore in piena proprietà, conformemente all'articolo 885-G del Codice generale delle imposte (CGI).
Il signor X adisce il tribunale, che gli dà ragione. Ma l'amministrazione fa appello. La corte d'appello conferma la sentenza. La questione arriva fino alla Corte di cassazione. La controversia verte sull'interpretazione di due testi: l'articolo 885-G e l'articolo 885-T bis del CGI. Il primo dispone che i beni gravati da usufrutto sono imponibili presso l'usufruttuario sul loro valore in piena proprietà. Il secondo precisa che i valori mobiliari quotati sono valutati secondo l'ultimo corso o la media dei trenta corsi precedenti la data di imposizione.
Il signor X sostiene che l'usufrutto gli conferisce solo un diritto temporaneo, e che imporlo sulla piena proprietà equivale a tassarlo sulla nuda proprietà che non possiede. L'amministrazione, invece, sostiene che il testo è chiaro: l'usufruttuario è considerato disporre della totalità dei beni per la base imponibile dell'ISF. Chi ha ragione? La Corte di cassazione deciderà.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello e dà ragione all'amministrazione. Il suo ragionamento è semplice: gli articoli 885-G e 885-T bis del CGI sono chiari e non ammettono deroghe. L'articolo 885-G dispone che «i beni gravati da usufrutto sono imponibili ai fini dell'imposta sulla fortuna nel patrimonio dell'usufruttuario sul loro valore in piena proprietà». In altre parole, l'usufruttuario deve dichiarare il valore totale del bene, come se ne fosse l'unico proprietario. L'articolo 885-T bis, per i titoli quotati, impone una valutazione secondo il corso borsistico, senza possibilità di abbattimento.
La Corte respinge l'argomento del signor X secondo cui l'usufruttuario possiede solo una parte del bene. Ricorda che il legislatore ha voluto semplificare la base imponibile dell'ISF evitando di demembrare i beni. Così, è l'usufruttuario a sopportare l'imposta sulla totalità, e non il nudo proprietario. Questa scelta fiscale può sembrare ingiusta, ma è conforme alla lettera della legge.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente. Non innova, ma ricorda con forza che i testi sono di interpretazione restrittiva. Per i titoli quotati, la valutazione si effettua senza abbattimento per demembramento. La Corte precisa addirittura che il valore da considerare è quello dell'ultimo corso noto o la media degli ultimi trenta corsi, a scelta del contribuente, ma senza riduzione.
Questo ragionamento si applica a tutti i beni gravati da usufrutto, non solo ai titoli. Per un bene immobile, l'usufruttuario deve anch'esso dichiararlo per il suo valore in piena proprietà. L'unica eccezione riguarda i beni locati, dove l'usufruttuario può dedurre il canone percepito dal nudo proprietario? No, nemmeno. La regola è assoluta.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete usufruttuario di titoli quotati, dovete dichiararli per il loro valore in piena proprietà nella vostra dichiarazione ISF (o IFI dal 2018). Ad esempio, se detenete l'usufrutto di azioni TotalEnergies del valore di 200.000 €, dichiarate 200.000 €, e non 120.000 € (con un abbattimento del 40%). L'imposta sarà calcolata sulla totalità.
Per i nudi proprietari, questa decisione è piuttosto favorevole: non dichiarano nulla, poiché l'usufruttuario sopporta da solo l'imposta. Ma attenzione: se l'usufrutto si estingue (per morte o per scadenza del termine), il nudo proprietario diventa pieno proprietario e dovrà allora dichiarare il bene.
Prendiamo un esempio numerico a Falaise. La signora Martin, 70 anni, ha l'usufrutto di un portafoglio di 300.000 €. Applica un abbattimento del 30% e dichiara 210.000 €. L'amministrazione la rettifica: deve pagare l'IFI su 300.000 €, cioè un'imposta supplementare di 500 € (tasso medio dello 0,5%), più gli interessi di mora. Se avesse dichiarato correttamente, avrebbe evitato questo costo.
Se siete in questa situazione, dovete verificare le vostre dichiarazioni passate. I termini di

