Decisione di riferimento : cc • N° 66-12.145 • 1968-05-15 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Colombes, affittate un appartamento, e il vostro inquilino, impiegato nell'edilizia, è in malattia da mesi. Vi dice che non può più pagare l'affitto perché non ha più indennità giornaliere. La CPAM (Cassa primaria di assicurazione malattia) ha sospeso i pagamenti, ritenendo che possa svolgere un lavoro leggero. Lui si considera ancora inabile al suo posto. Chi ha ragione? Questa situazione, più frequente di quanto si creda, oppone regolarmente lavoratori ed enti previdenziali.
La questione centrale è: un lavoratore che non può più svolgere il suo lavoro precedente, ma che è dichiarato idoneo a un lavoro normale leggero, ha diritto di continuare a percepire le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia? La risposta della Corte di cassazione, resa il 15 maggio 1968, è chiara: no. Questa sentenza, ancora oggi citata, fissa una regola essenziale del diritto della sicurezza sociale.
In questo articolo, vi spiego i fatti, il ragionamento dei giudici, e soprattutto cosa cambia concretamente per voi, siate lavoratori, datori di lavoro, o anche proprietari locatori a Levallois-Perret alle prese con un inquilino in malattia.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, dipendente di un'impresa edile a Strasburgo, è vittima di una malattia che gli impedisce di riprendere il suo posto abituale. Percepisce indennità giornaliere dalla sicurezza sociale. Ma dopo un certo tempo, il medico consulente della CPAM lo ritiene idoneo a un lavoro normale leggero. La CPAM (cassa primaria di assicurazione malattia, l'ente che eroga le indennità) decide quindi di cessare il pagamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° marzo 1965. Il Sig. X contesta questa decisione: secondo lui, è ancora nell'incapacità fisica di riprendere il lavoro, poiché il suo posto richiedeva una forza fisica che non ha più.
La causa viene portata davanti alla commissione di primo grado di Strasburgo (antesignana del tribunale giudiziario specializzato in sicurezza sociale). Questa commissione dà ragione al Sig. X, ritenendolo ancora inabile. Ma il direttore regionale della sicurezza sociale di Strasburgo fa appello. La Corte di cassazione, adita, deve decidere: l'inabilità al posto precedente è sufficiente per continuare a percepire le indennità?
Il colpo di scena: la Corte di cassazione cassa la decisione della commissione di primo grado. Rinvia la causa ad altra formazione, ritenendo che i giudici di merito non abbiano correttamente applicato la legge.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo 283 del Codice della sicurezza sociale (oggi codificato negli articoli L. 321-1 e seguenti). Questo testo prevede che il lavoratore ha diritto alle indennità giornaliere finché si trova nell'incapacità fisica di riprendere il lavoro. Ma attenzione: questa incapacità si valuta in relazione a qualsiasi lavoro retribuito, non solo rispetto al suo impiego precedente.
Nel caso di specie, la commissione di primo grado aveva ritenuto che il Sig. X fosse nell'incapacità di riprendere il suo lavoro specifico. Ma la Corte di cassazione le risponde: avete interpretato male la legge. L'incapacità deve essere assoluta, cioè deve impedire qualsiasi attività professionale, anche leggera. Ora, il medico consulente aveva dichiarato il Sig. X idoneo a un lavoro normale leggero. Di conseguenza, non è più nell'incapacità fisica ai sensi dell'articolo 283.
Non si tratta di un revirement: la Corte conferma una giurisprudenza costante. Ricorda che l'assicurazione malattia non ha lo scopo di compensare la perdita di un impiego specifico, ma di coprire l'incapacità totale di lavorare. Se il lavoratore può svolgere un'altra attività, anche meno retribuita, l'indennità cessa. Questo ragionamento è severo, ma logico: le indennità giornaliere sono finanziate dalla solidarietà nazionale, e il loro pagamento deve essere riservato a chi non può assolutamente lavorare.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete lavoratori: dovete capire che il vostro congedo per malattia vi protegge solo se siete medicalmente inabili a qualsiasi lavoro. Se il medico consulente vi dichiara idonei a un lavoro leggero, le vostre indennità cessano, anche se non avete trovato un altro impiego. Ad esempio, un muratore a Levallois-Perret che non può più portare carichi pesanti, ma che può fare un lavoro d'ufficio, perderà le indennità. Potete contestare il parere del medico consulente davanti al tribunale giudiziario (contenzioso della sicurezza sociale), ma il termine è breve: 2 mesi dalla notifica.
Se siete datori di lavoro: questa decisione vi conforta: potete esigere la ripresa del lavoro se il lavoratore è idoneo a un posto adattato. Ma attenzione: dovete proporre un ricollocamento (posto adatto) prima di considerare un licenziamento per inabilità.
Se siete proprietari locatori: un inquilino che perde le indennità giornaliere può avere difficoltà a pagare l'affitto. Non potete sfrattarlo dall'oggi al domani, ma potete avviare una procedura per morosità. A Colombes, un proprietario mi ha consultato recentemente: il suo inquilino, autista corriere, aveva perso le indennità perché giudicato idoneo a un lavoro sedentario. L'inquilino non pagava da 3 mesi. Abbiamo potuto ottenere un atto di intimazione di pagamento, poi la risoluzione del contratto di locazione.
Se siete condòmini: nessun impatto diretto, ma se il vostro amministratore è un lavoratore in malattia, questa giurisprudenza può accelerare il suo rientro.

