Decisione di riferimento: cc • N. 03-47.403 • 2005-01-28 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Mimizan, un datore di lavoro e il suo dipendente si stringono la mano davanti a un caffè. Il dipendente si dimette, il datore accetta di dispensarlo dall'eseguire il preavviso (periodo di lavoro obbligatorio dopo le dimissioni). « Nessun problema, può andarsene subito », dice il datore. Solo che qualche mese dopo, il dipendente richiede un'indennità compensativa di preavviso (somma versata per sostituire il preavviso non lavorato). Il datore ritiene di non dover nulla, perché erano d'accordo. Chi ha ragione?
Questa questione, apparentemente semplice, ha diviso i tribunali. La Corte di Cassazione (massima giurisdizione giudiziaria francese) ha deciso il 28 gennaio 2005 con una sentenza che fa ancora giurisprudenza. Ha ricordato un principio chiave: il datore deve pagare l'indennità compensativa di preavviso solo se ha, di propria volontà, dispensato il dipendente dall'eseguire il preavviso, o se l'inadempimento è dovuto a sua colpa. Se entrambe le parti si sono accordate, l'indennità non è dovuta.
Ma cosa cambia concretamente per un datore a Mont-de-Marsan o un dipendente a Mimizan? Molte cose. Questa decisione protegge il datore di buona fede, ma mette in trappola il dipendente che avrebbe creduto di poter ottenere un doppio pagamento. In questo articolo, analizzo il ragionamento dei giudici, le implicazioni pratiche e fornisco consigli per evitare controversie.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il sig. Y..., dipendente di un'azienda a Mont-de-Marsan, presenta le dimissioni il 27 giugno 2003. Il suo datore, sig. X..., risponde per iscritto: « Prendo atto delle sue dimissioni con effetto dal 27 giugno 2003 e do il mio accordo per la dispensa dal preavviso. » In altre parole, il dipendente lascia immediatamente il posto, senza lavorare i mesi di preavviso previsti dal contratto o dal contratto collettivo (periodo durante il quale avrebbe dovuto continuare a lavorare prima di andarsene).
Ma una volta partito, il dipendente ritiene che il datore avrebbe dovuto versargli un'indennità compensativa di preavviso, cioè l'equivalente degli stipendi che avrebbe percepito se avesse lavorato durante tale periodo. Si rivolge al consiglio di prud'hommes (tribunale specializzato nelle controversie di lavoro) per ottenere tale somma. Il datore si difende dicendo: « Eravamo d'accordo che se ne andasse subito, non l'ho costretto. Perché dovrei pagare? »
Il consiglio di prud'hommes dà ragione al dipendente: condanna il datore a pagare l'indennità. Il ragionamento dei giudici di merito è il seguente: il datore ha dispensato il dipendente dal preavviso, quindi deve pagare. Ma il datore ricorre in cassazione (ricorso alla Corte di Cassazione per annullare la decisione). La Corte esamina il caso: c'è stata dispensa unilaterale del datore o accordo comune?
Colpo di scena: la Corte di Cassazione cassa (annulla) la sentenza del consiglio di prud'hommes. Constata che i giudici di merito avevano essi stessi rilevato che l'inadempimento del preavviso era stato deciso « di comune accordo tra le parti ». Ora, la regola è chiara: se il datore non decide da solo di dispensare il dipendente, ma entrambi sono d'accordo, nessuna indennità è dovuta. La causa viene rinviata a un altro consiglio di prud'hommes per essere giudicata conformemente a tale regola.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'antico articolo L. 122-8 del Codice del lavoro (oggi articoli L. 1234-1 e seguenti), che prevede che il dipendente che si dimette deve eseguire un preavviso, salvo che ne sia dispensato dal datore. Se il datore lo dispensa unilateralmente, deve versare un'indennità compensativa (somma pari allo stipendio che avrebbe percepito). Ma questa regola ha un'eccezione: se l'inadempimento del preavviso è deciso di comune accordo, l'indennità non è dovuta.
In chiaro, la Corte distingue due situazioni:
- Dispensa unilaterale da parte del datore: il datore dice « non voglio più che venga a lavorare, se ne vada ora »; deve pagare l'indennità, perché è la sua decisione da sola a privare il dipendente del suo stipendio.
- Accordo comune: il dipendente propone di andarsene senza preavviso, il datore accetta, o viceversa; in questo caso, l'indennità non è dovuta, perché il dipendente ha acconsentito a non lavorare e a non essere pagato.
Quello che pochi sanno è che l'onere della prova è cruciale. Spetta al datore dimostrare che c'è stato accordo comune. Nel caso del sig. Y..., la lettera del datore che diceva « do il mio accordo » è bastata a provare l'accordo. Ma se il datore avesse semplicemente lasciato partire il dipendente senza dire nulla, ciò avrebbe potuto essere interpretato come una dispensa unilaterale, e l'indennità sarebbe stata dovuta.
Questa decisione non è un revirement di giurisprudenza (cambiamento di posizione dei giudici), ma una conferma di un principio costante. La Corte di Cassazione si è già pronunciata in tal senso a più riprese (ad es. Cass. soc., 13 maggio 1998, n. 95-44.111). Ricorda semplicemente che il consiglio di prud'hommes non può ignorare le proprie constatazioni.

