Decisione di riferimento : cc • N° 14-15.135 • 2017-06-22 • Consulta la decisione →
Siete datori di lavoro in una struttura per persone disabili vicino ad Arles, e ogni anno versate ai vostri educatori congedi trimestrali supplementari previsti dal contratto collettivo del 1966. Ma ecco: quando uno di loro va in ferie annuali, dovete includere queste indennità trimestrali nel calcolo della sua indennità di ferie? La questione è spinosa, e la risposta della Corte di Cassazione del 22 giugno 2017 (n° 14-15.135) ha fatto discutere molto.
Quello che pochi sanno è che l'importo dell'indennità di ferie può variare dal semplice al doppio a seconda di ciò che viene considerato. Per un dipendente con stipendio base di 2.000 €, ma che percepisce 500 € di indennità trimestrali, l'indennità potrebbe passare da 2.000 € a 2.500 € al mese di ferie. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui datori di lavoro, in buona fede, applicavano una regola diversa, portando a costosi contenziosi.
Allora, concretamente, cosa dice la sentenza? Afferma che le retribuzioni relative ai congedi trimestrali supplementari (detti "ferie supplementari dell'articolo 6") devono essere incluse nella base di calcolo dell'indennità di ferie annuali. In altre parole, queste indennità non sono un semplice accessorio: fanno parte integrante della retribuzione da considerare per il calcolo delle ferie legali.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X, educatore specializzato in una struttura medico-sociale ad Aix-en-Provence, beneficiava, come tutti i suoi colleghi, di congedi trimestrali supplementari previsti dall'articolo 6 dell'allegato n° 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle strutture e servizi per persone inadeguate e disabili del 15 marzo 1966. Ogni trimestre, percepiva un'indennità specifica per questi giorni di congedo supplementari. Ma quando prendeva le sue ferie annuali (le 5 settimane legali), il suo datore di lavoro calcolava l'indennità di ferie solo sul suo stipendio base, senza includere le retribuzioni dei congedi trimestrali.
Il Sig. X ha contestato questo metodo davanti al consiglio di prud'hommes di Aix-en-Provence, ritenendo che le somme percepite per i congedi trimestrali dovessero essere integrate nella base di calcolo dell'indennità di ferie annuali. Il datore di lavoro, dal canto suo, sosteneva che queste retribuzioni erano corrisposte per un oggetto distinto (i congedi trimestrali) e non dovevano essere considerate per il calcolo delle ferie annuali.
Il consiglio di prud'hommes ha dato ragione al dipendente, ma la corte d'appello di Aix-en-Provence ha riformato questa sentenza. Il Sig. X ha quindi proposto ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 22 giugno 2017, ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla corte d'appello di Montpellier. Ha stabilito che le retribuzioni relative ai congedi trimestrali supplementari devono essere incluse nella base dell'indennità di ferie annuali, al pari degli altri elementi retributivi.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere il ragionamento della Corte di Cassazione, bisogna tornare all'articolo L. 3141-22 del Codice del lavoro. Questo testo dispone che l'indennità di ferie è calcolata secondo la regola del decimo della retribuzione totale percepita dal dipendente nel periodo di riferimento. La questione era se le retribuzioni corrisposte per i congedi trimestrali supplementari (articolo 6 dell'allegato 3 del contratto collettivo) facciano parte di questa "retribuzione totale".
Il datore di lavoro sosteneva che queste somme erano corrisposte per congedi specifici, distinti dalle ferie annuali, e quindi non dovevano essere considerate. Ma la Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione ampia: poiché una retribuzione è corrisposta in contropartita del lavoro, deve essere inclusa nella base dell'indennità di ferie, salvo che la legge o il contratto collettivo dispongano diversamente. Ora, nulla nel contratto collettivo del 1966 escludeva queste retribuzioni.
In chiaro, la Corte ha ritenuto che i congedi trimestrali supplementari siano una forma di contropartita del lavoro, al pari dello stipendio base o delle indennità di anzianità. Di conseguenza, le retribuzioni a essi relative devono essere integrate nel calcolo dell'indennità di ferie annuali. Attenzione però: questa decisione riguarda solo i congedi trimestrali previsti dall'articolo 6 dell'allegato 3, e non altri tipi di congedi supplementari.
Questo ragionamento si inserisce in una tendenza giurisprudenziale favorevole a un'assimilazione dei congedi supplementari ai congedi legali per il calcolo dell'indennità. La Corte di Cassazione ha già stabilito che i congedi di anzianità (articolo 22 comma 3) o i congedi di riduzione dell'orario di lavoro devono essere trattati allo stesso modo. Qui, conferma ed estende questo principio.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete datori di lavoro nel settore medico-sociale, dovete ora includere le retribuzioni corrisposte per i congedi trimestrali supplementari nella base di calcolo dell'indennità di ferie annuali. Ciò significa rivedere le vostre procedure di calcolo e, se necessario, adeguare i versamenti arretrati. In caso di controllo o contenzioso, rischiate di dover pagare differenze sostanziali, con interessi e sanzioni.
Se siete dipendenti e beneficiate di tali congedi trimestrali, potete richiedere il ricalcolo delle vostre indennità di ferie degli ultimi anni (nei limiti della prescrizione, di norma 3 anni). Conservate i vostri cedolini paga e le comunicazioni del datore di lavoro per dimostrare le somme percepite a questo titolo.
In pratica, per un dipendente che percepisce 500 € di indennità trimestrali su 3 mesi, l'impatto annuo sull'indennità di ferie (5 settimane) può essere di circa 500 € × (5/52) × 12? No, attenzione: il calcolo è più complesso. L'indennità di ferie è pari al 10% della retribuzione totale del periodo di riferimento (di solito 1° giugno anno N-1 - 31 maggio anno N). Se le indennità trimestrali ammontano a 2.000 € annui (500 € × 4 trimestri), l'indennità di ferie aumenterà di 200 € (10% di 2.000 €). Su una base di 2.000 € di stipendio, l'indennità passa da 2.000 € a 2.200 € per il periodo di ferie, con un impatto non trascurabile.
Questa sentenza si applica anche ai congedi trimestrali previsti da altri contratti collettivi? In linea di principio, sì, se la formulazione è analoga. Tuttavia, è consigliabile verificare caso per caso con un consulente legale specializzato in diritto del lavoro.
In conclusione, la sentenza del 22 giugno 2017 chiarisce un punto importante: le retribuzioni per congedi trimestrali supplementari non sono un extra, ma parte integrante della retribuzione da considerare per le ferie. Un adeguamento tempestivo eviterà spiacevoli sorprese.

