Decisione di riferimento: cc • N° 94-43.712 • 1997-05-14 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un piccolo immobile a Esbly, e il vostro inquilino vi annuncia che lascia il suo lavoro perché il suo capo gli ha chiesto di cambiare città senza un valido motivo. Vi chiedete: « Questo licenziamento è legale? » Questa domanda, centinaia di lavoratori e datori di lavoro se la pongono ogni giorno. La decisione della Corte di cassazione del 14 maggio 1997 (n° 94-43.712) fornisce una risposta chiara: quando il datore di lavoro impone una modifica del contratto di lavoro per un motivo legato all'impresa (come un esubero) e non alla persona del lavoratore, il rifiuto di quest'ultimo comporta un licenziamento economico, e non un licenziamento per motivo personale.
In parole povere, se il vostro capo vi chiede di cambiare mansione o luogo di lavoro per ragioni organizzative, e voi rifiutate, non potete essere licenziati per colpa. Il vostro licenziamento sarà economico, con tutte le conseguenze che ciò comporta: indennità di licenziamento, diritto al ricollocamento, priorità di riassunzione. Ma attenzione: il datore di lavoro deve provare che la modifica si basa su difficoltà economiche, mutamenti tecnologici o una riorganizzazione necessaria a salvaguardare la competitività.
Quello che pochi sanno è che questa decisione ha stabilito un principio essenziale: il motivo economico deve essere verificato dal giudice, anche se il datore di lavoro invoca una « buona gestione ». Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui lavoratori di Lagny-sur-Marne sono stati licenziati per rifiuto di trasferimento mentre l'impresa non aveva reali difficoltà. La Corte di cassazione dà loro ragione.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il Sig. X, proprietario di un appartamento a Esbly, lavorava come delegato regionale per la società Normabarre presso l'agenzia di Lione dall'aprile 1969. Nel gennaio 1992, il suo datore di lavoro constata un esubero nell'agenzia di Lione e il pensionamento del responsabile dell'agenzia di Saint-Ouen. Per risolvere questo problema, propone al Sig. X un trasferimento a Saint-Ouen. Il Sig. X rifiuta, ritenendo che questa modifica del suo contratto di lavoro non sia giustificata. Il datore di lavoro lo licenzia quindi per « rifiuto di trasferimento », considerando che tale rifiuto costituisce una causa reale e seria di licenziamento.
Il Sig. X contesta questo licenziamento dinanzi al consiglio di prud'hommes, poi alla corte d'appello. Sostiene che il trasferimento imposto non è legato alla sua persona ma all'organizzazione dell'impresa, e che il licenziamento dovrebbe quindi essere qualificato come economico. La corte d'appello gli dà torto: ritiene che il trasferimento sia « necessario per la buona gestione dell'impresa » e che il rifiuto costituisca una causa reale e seria. Ma il Sig. X non si ferma qui: ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello. Ricorda che il licenziamento risultante dal rifiuto di una modifica del contratto imposta per un motivo non inerente alla persona del lavoratore è un licenziamento economico. Ora, la corte d'appello non ha verificato se la modifica fosse conseguente a difficoltà economiche, a mutamenti tecnologici o a una riorganizzazione necessaria a salvaguardare la competitività. Si è accontentata della « buona gestione », il che è insufficiente. La causa è rinviata dinanzi a un'altra corte d'appello.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su due articoli del Codice del lavoro: l'articolo L. 122-14-4 (oggi L. 1235-3) che prevede le indennità in caso di licenziamento senza causa reale e seria, e l'articolo L. 321-1 (oggi L. 1233-3) che definisce il licenziamento economico: « Costituisce un licenziamento per motivo economico il licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore risultanti da una soppressione o trasformazione del posto di lavoro o da una modifica, rifiutata dal lavoratore, del suo contratto di lavoro, conseguenti in particolare a difficoltà economiche o a mutamenti tecnologici. »
In parole povere, il licenziamento economico non è legato alla persona del lavoratore (comportamento, competenze) ma all'impresa. La modifica del contratto (trasferimento, cambio di mansione) imposta per un motivo d'impresa, se rifiutata, porta a un licenziamento economico. Ma attenzione: il datore di lavoro deve dimostrare che la modifica si basa su una delle cause legali: difficoltà economiche, mutamenti tecnologici o riorganizzazione necessaria a salvaguardare la competitività.
In questa vicenda, la corte d'appello aveva rilevato che il trasferimento era dovuto all'esubero dell'agenzia di Lione e al pensionamento del responsabile di Saint-Ouen. Questi fatti costituiscono certamente motivi non inerenti alla persona del lavoratore. Tuttavia, ha qualificato il licenziamento come causa reale e seria (non economico) basandosi sulla « buona gestione ». La Corte di cassazione censura questo ragionamento: la buona gestione non è un motivo economico. Esige che il giudice verifichi concretamente l'esistenza delle difficoltà economiche, dei mutamenti tecnologici o della riorganizzazione.
Questo ragionamento conferma una giurisprudenza costante dagli anni '90: il giudice non deve accontentarsi dell'affermazione del datore di lavoro. Deve

