Decisione di riferimento : cc • N° 77-40.335 • 1978-12-14 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete proprietari di un piccolo negozio a Plan-de-Cuques, e il vostro datore di lavoro vi annuncia che siete licenziati per « difficoltà economiche ». Ma in realtà, queste difficoltà derivano dalla sua cattiva gestione : ha moltiplicato gli investimenti azzardati, trascurato la manutenzione dei locali e firmato contratti di locazione senza verificare i certificati urbanistici. Vi chiedete : ha il diritto di nascondersi dietro la congiuntura economica per giustificare il mio licenziamento ? La risposta è no, e una celebre decisione della Corte di cassazione del 14 dicembre 1978 lo conferma.
Questa decisione, spesso citata in diritto del lavoro, pone un principio semplice ma potente : un datore di lavoro non può invocare i propri errori di gestione per giustificare un licenziamento economico. In altre parole, se la situazione difficile è dovuta principalmente alla sua negligenza o alle sue colpe, il licenziamento è privo di causa reale e seria (cioè non è validamente giustificato).
Ma cosa cambia per voi, che siate lavoratori, datori di lavoro o professionisti dell'immobiliare ? In questo articolo, analizzerò questa vicenda, spiegherò il ragionamento dei giudici e vi darò consigli concreti per evitare o gestire questo tipo di controversia. Come avvocato specializzato in diritto immobiliare e fondiario, ho visto casi simili in cui il confine tra vera difficoltà economica e incuria (cattiva gestione colpevole) è sfumato. Andiamo.
I fatti : una storia come capita ogni giorno
Il Sig. X è proprietario di un terreno edificabile a Plan-de-Cuques, nelle Bouches-du-Rhône. Decide di affittare questo terreno a una società per sviluppare un progetto immobiliare. Ma ecco : prima ancora di ottenere il certificato urbanistico (documento che indica se un terreno è edificabile), il Sig. X firma contratti di locazione con la società. Il 1° febbraio 1974, il certificato urbanistico arriva : stabilisce che il terreno non è sufficientemente servito da collegamenti stradali e impone studi complementari. Problema : nessuno di questi studi viene avviato nel 1974. Solo dopo la società inizia a riflettere sulle vie di accesso.
Risultato : il progetto immobiliare fallisce, la società si trova in difficoltà e licenzia diversi lavoratori per motivo economico. I lavoratori contestano il licenziamento dinanzi ai prud'hommes. Sostengono che le difficoltà economiche non sono reali, ma derivano dalla fretta e dalla negligenza del Sig. X e della società : firmare contratti di locazione prima di avere le autorizzazioni, non rispettare le prescrizioni del certificato urbanistico, insomma, una cattiva gestione caratterizzata.
La vicenda arriva fino alla Corte di cassazione. I giudici devono risolvere una questione cruciale : un licenziamento può essere giustificato da una congiuntura economica sfavorevole se questa è in realtà il risultato dell'incuria (cioè della negligenza o della colpa) del datore di lavoro ? In chiaro, il datore di lavoro può avvalersi dei propri errori per licenziare ?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 14 dicembre 1978 (n° 77-40.335), risponde negativamente. Cassa la decisione della corte d'appello che aveva convalidato il licenziamento. Il suo ragionamento è il seguente : quando la congiuntura economica invocata a sostegno di un licenziamento è, in realtà, principalmente il risultato dell'incuria del datore di lavoro, quest'ultimo non può avvalersi delle proprie colpe. Il licenziamento, fondato su un semplice pretesto, è privo di motivo reale e serio.
Il fondamento legale implicito è l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro (articolo L.1222-1 del Codice del lavoro) e il principio secondo cui nessuno può avvalersi della propria turpitudine (cioè della propria colpa per trarne vantaggio). In diritto del lavoro, un licenziamento economico deve basarsi su una causa reale e seria (articolo L.1233-3 del Codice del lavoro). Se la causa invocata è artificiale o dovuta alla colpa del datore di lavoro, il licenziamento è ingiustificato.
Attenzione però : la Corte non dice che ogni difficoltà economica dovuta a un errore di gestione è automaticamente un'incuria. Esige che l'incuria sia la causa principale, determinante. Quello che pochi sanno è che questa decisione è stata resa in un contesto in cui il datore di lavoro aveva chiaramente agito con leggerezza biasimevole (firmare contratti di locazione senza verificare i certificati urbanistici). La Corte ha ritenuto che fosse questa leggerezza, e non la congiuntura, a aver provocato le difficoltà.
I giudici di merito devono quindi analizzare concretamente le cause delle difficoltà. È un calo generale del mercato ? O una decisione azzardata del datore di lavoro ? Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui un promotore immobiliare ad Allauch aveva avviato un programma senza un serio studio di mercato e si era ritrovato con invenduti. Invocava la crisi immobiliare, ma i giudici hanno ritenuto la sua imprevidenza. È esattamente lo spirito di questa sentenza.

