Decisione di riferimento: cc • N. 23-12.385 • 2025-01-23 • Consulta la decisione →
Immaginate: avete appena acquistato una casa a Parentis-en-Born, con un bel giardino che si affaccia su un sentiero. Per accedere al vostro garage, percorrete questo sentiero da sempre – almeno da quando lo utilizzava il precedente proprietario. Ma il vostro nuovo vicino, che ha acquistato il terreno adiacente, decide di recintare la sua parcella e vi impedisce il passaggio. Pensate: «Ci sarà sicuramente un diritto di passaggio, si vede!». Tuttavia, la giustizia vi dà torto. Perché? Perché i segni della servitù (una servitù è un diritto reale immobiliare che grava su un fondo a favore di un altro) devono esistere al momento preciso della divisione dei terreni, non dopo. Questa decisione della Corte di cassazione chiarisce un punto essenziale: anche se i fondi sono stati riuniti e poi nuovamente divisi, è la data della prima divisione che conta. In altre parole, non basta che i segni siano apparenti oggi: occorre che lo fossero al momento della divisione iniziale. Ciò che pochi sanno è che questa regola si applica anche se i proprietari successivi hanno lasciato passare l'uso senza protestare. Allora, come sapere se la vostra servitù è valida? Questo articolo vi spiega tutto, con esempi concreti di Biscarrosse e Parentis-en-Born.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
I coniugi S. sono proprietari di una casa a Parentis-en-Born, acquistata nel 2010. Il loro terreno è confinante con quello dei coniugi T., che hanno acquistato il loro nel 2015. Le due parcelle facevano un tempo parte di un unico grande fondo, diviso nel 1985 dal padre di famiglia (l'unico proprietario dell'epoca). Al momento di quella divisione, un sentiero sterrato attraversava la parcella di T. per consentire all'altra parcella di accedere alla strada. Questo sentiero non era menzionato nell'atto di vendita del 1985, ma era ben visibile: tracce di ruote, un cancelletto, ecc. Per trent'anni, nessuno ha contestato il passaggio. Ma nel 2018, T. decide di costruire un muro e blocca l'accesso. I coniugi S. lo citano in giudizio per far riconoscere una servitù per destinazione del padre di famiglia (servitù creata automaticamente al momento della divisione di un fondo, senza atto scritto, a condizione che esistano segni apparenti della servitù al momento della divisione).
Il tribunale di primo grado dà loro ragione: i segni apparenti sono accertati. Ma T. propone appello. La corte d'appello di Bordeaux riforma la sentenza: ritiene che i segni apparenti debbano essere valutati al giorno della divisione, e non al giorno dell'acquisto da parte di S. Nel caso di specie, il sentiero era stato modificato dopo la divisione (una nuova pavimentazione, un cancelletto cambiato). I coniugi S. ricorrono in cassazione, sostenendo che la destinazione del padre di famiglia vale titolo purché i segni esistano al momento della divisione, anche se i fondi sono stati successivamente riuniti e poi nuovamente divisi. La Corte di cassazione rigetta il ricorso: conferma che è la data della divisione iniziale che conta, e non una divisione successiva. In altre parole, se i segni fossero scomparsi e poi riapparsi, la servitù non rinasce.
Ciò che è interessante è che i coniugi S. hanno perso perché non hanno provato che il sentiero era nello stesso stato nel 1985 come nel 2018. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui i proprietari pensavano di avere una servitù perché «si è sempre fatto così», ma senza poter dimostrare che le sistemazioni erano anteriori alla divisione. Risultato: mesi di procedura e spese legali ingenti.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo 693 del Codice civile, che dispone che la destinazione del padre di famiglia vale titolo per le servitù continue e apparenti. Per le servitù discontinue (come un diritto di passaggio), l'articolo 694 richiede inoltre un titolo scritto. Nel caso di specie, si trattava di una servitù di passaggio (discontinua), quindi sarebbe stato necessario un titolo scritto, ma i coniugi S. invocavano la destinazione del padre di famiglia come titolo. La Corte ricorda che, anche per le servitù continue e apparenti, la destinazione del padre di famiglia presuppone che, al momento della divisione del fondo, esistessero segni apparenti della servitù. E ciò, indipendentemente dalla storia successiva dei fondi (riunione e poi nuova divisione).
In sintesi, la Corte precisa che il momento determinante è quello della divisione che ha separato i fondi per la prima volta. Se dopo questa divisione i fondi vengono riuniti (ad esempio, acquistati dalla stessa persona) e poi divisi nuovamente, non è questa nuova divisione a far nascere la servitù. Occorre quindi fare riferimento alla divisione iniziale. In altre parole, i proprietari successivi non possono «ricreare» una servitù semplicemente utilizzando un passaggio in modo continuativo.
Attenzione però: questa decisione non modifica la regola per le servitù continue e apparenti (come una conduttura d'acqua interrata) che possono essere create per destinazione del padre di famiglia senza titolo. Ma ricorda che l'onere della prova incombe a chi rivendica la servitù.

