Decisione di riferimento: cc • N° 02-13.804 • 2004-12-07 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari di un piccolo edificio a Castelnaudary, nell'Aude. Lo affittate a un artigiano che vi installa il suo laboratorio. Tutto va bene fino al giorno in cui il vostro vicino, il signor Dupont, si lamenta di rumori molesti e odori insopportabili. Vi cita in giudizio per ottenere lavori e danni. Ma nel frattempo, il vostro conduttore viene posto in redressement judiciaire. Dovete quindi dichiarare il vostro credito al passivo della procedura collettiva. Ma qual è la data di nascita di questo credito? È il giorno in cui è iniziato il disturbo? Il giorno della citazione? O quello della sentenza? Questa domanda, apparentemente tecnica, può costarvi migliaia di euro se sbagliate. La Corte di cassazione, con una sentenza del 7 dicembre 2004, fornisce una risposta chiara: il fatto generatore del credito è la citazione notificata dal vicino, e non la persistenza del disturbo. In altre parole, è l'atto che vi mette in causa a far nascere il vostro diritto di chiedere un'indennità al vostro conduttore.
Questa decisione, resa dalla sezione commerciale della Corte di cassazione, riguarda un proprietario (il signor A...) che, come voi, affittava un immobile. Il suo conduttore causava disturbi anormali di vicinato (rumori, vibrazioni, ecc.). Il proprietario del fondo confinante ha citato il signor A... per ottenere l'esecuzione di lavori e danni. Essendo il conduttore in procedura di redressement judiciaire, il signor A... ha dovuto dichiarare il suo credito. Ma la corte d'appello aveva ritenuto che il credito fosse sorto dopo la sentenza di apertura, poiché il disturbo persisteva. La Corte di cassazione cassa questa decisione: ricorda che il credito dei locatori trova origine nella citazione che è stata loro notificata, anteriore all'apertura della procedura collettiva. Poco importa che il disturbo sia proseguito dopo.
Perché è importante per voi? Perché se siete proprietari locatori e il vostro conduttore è in procedura collettiva (redressement o bail commercial et liquidation judiciaire">liquidation judiciaire), dovete dichiarare il vostro credito entro i termini. Se dichiarate troppo tardi, perdete ogni diritto al rimborso. E se non dichiarate affatto, è la stessa cosa. Questa decisione vi aiuta a determinare il punto di partenza del vostro credito: è la citazione o la messa in mora, non la durata del disturbo. In chiaro, appena ricevete una citazione, sapete che il vostro credito è nato. Dovete quindi dichiararlo al mandatario giudiziario del vostro conduttore, anche se il disturbo continua.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il signor A..., proprietario di un immobile a uso misto (abitativo e commerciale) situato a Castelnaudary, lo affitta a una società che vi esercita un'attività commerciale. Le attività di questa società generano notevoli disturbi sonori e olfattivi per il vicino, il signor B..., proprietario dell'immobile confinante. Quest'ultimo subisce questi disturbi da diversi mesi. Esasperato, cita il signor A... davanti al tribunale di grande istanza di Tolosa per ottenere l'esecuzione di lavori di isolamento e il pagamento di danni per pregiudizio di godimento. La citazione è notificata nel marzo 2001.
Ma qualche mese dopo, nel giugno 2001, la società conduttrice viene posta in procedura di redressement judiciaire dal tribunale di commercio di Tolosa. Il signor A... si trova allora in una situazione delicata: è citato dal suo vicino per disturbi causati dal suo conduttore, ma quest'ultimo è ora sotto la protezione del tribunale di commercio. Per poter rivalersi sul suo conduttore e ottenere il rimborso delle somme che potrebbe essere condannato a pagare, il signor A... deve dichiarare il suo credito al passivo del redressement judiciaire. Lo fa, ma il mandatario giudiziario contesta la data di nascita del credito. Secondo lui, il credito sarebbe sorto dopo la sentenza di apertura, poiché i disturbi sono proseguiti dopo il giugno 2001. Ora, se il credito è sorto dopo l'apertura, è un credito successivo, che deve essere dichiarato in un termine diverso e, soprattutto, è soggetto a regole di pagamento meno favorevoli.
Il tribunale di grande istanza, poi la corte d'appello di Tolosa, danno ragione al mandatario: ritengono che il fatto generatore del credito sia la persistenza del disturbo dopo l'apertura. Il signor A... ricorre in cassazione. La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 7 dicembre 2004, censura la corte d'appello. Ricorda che il fatto generatore del credito dei locatori è la citazione notificata dal vicino, anteriore al redressement judiciaire. Poco importa che il disturbo sia continuato dopo: il credito era già nato al momento della citazione. Il signor A... aveva quindi dichiarato correttamente il suo credito entro i termini.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 621-43 del Codice di commercio (oggi articoli L. 622-24 e seguenti), che impone a ogni creditore di dichiarare il proprio credito al passivo del debitore in procedura collettiva. La questione era determinare la data di nascita del credito del locatore. La corte d'appello aveva ritenuto che il fatto generatore fosse la persistenza del disturbo dopo l'apertura, ma la Corte di cassazione la censura: il fatto generatore è l'atto che ha fatto sorgere l'obbligazione, cioè la citazione. La citazione è anteriore all'apertura, quindi il credito è anteriore e deve essere dichiarato come tale. La persistenza del disturbo dopo l'apertura non modifica la data di nascita del credito, che è già sorto.

