Decisione di riferimento: cc • N° 20-19.047 • 2022-02-16 • Consulta la decisione →
Immaginate: avete appena acquistato una casa a Capbreton, con vista sull'oceano. Tutto sembra perfetto, ma dopo qualche mese compaiono delle crepe nei muri. Il costruttore vi dice: «Non è colpa mia, i materiali erano difettosi». Vi chiedete: «A chi devo rivolgermi?» Questa domanda, migliaia di proprietari se la pongono ogni anno. La Corte di Cassazione ha appena risposto con una sentenza del 16 febbraio 2022 (n. 20-19.047). E la risposta è chiara: il costruttore non può nascondersi dietro i vizi dei materiali che ha lui stesso messo in opera. Ma allora, come fare per ottenere il risarcimento? Analizziamo.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
I signori X e Y, proprietari a Mont-de-Marsan, avevano affidato la costruzione della loro casa a un imprenditore, la società Develet Frères. Poco dopo la consegna, compaiono gravi difetti: i muri cedono, le finestre non chiudono più. Preoccupati, citano in giudizio il costruttore per ottenere il risarcimento. Il costruttore si difende sostenendo che i materiali (blocchi di cemento difettosi) erano forniti da un fabbricante, e che sarebbe quest'ultimo a dover pagare. Invoca la garanzia per vizi occulti (articolo 1648 del Code civil) contro il suo venditore, ma il termine di prescrizione (il tempo per agire in giudizio) di due anni dalla vendita è già scaduto. Il tribunale lo condanna comunque a risarcire i proprietari. Il costruttore ricorre in Cassazione, sostenendo che la sua colpa non è provata e che la sua azione di regresso contro il fabbricante è prescritta. La Corte di Cassazione deve decidere: il costruttore può sottrarsi alla sua responsabilità invocando i vizi dei materiali? E la sua azione di regresso (ricorso contro il venditore) è soggetta a un termine troppo breve?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del costruttore e conferma la sua condanna. Il suo ragionamento è duplice. In primo luogo, afferma che «i vizi che riguardano i materiali o gli elementi di equipaggiamento messi in opera da un costruttore non costituiscono una causa che possa esonerarlo dalla responsabilità che egli ha verso il committente, qualunque sia il fondamento di tale responsabilità». In altre parole, un costruttore non può dire: «non sono io, è il materiale». Egli risponde di tutto ciò che installa, anche se il difetto deriva dalla fabbricazione. Ciò si basa sul principio generale della responsabilità contrattuale (articolo 1231-1 del Code civil): il costruttore deve consegnare un'opera conforme ed è presunto responsabile dei difetti. In secondo luogo, la Corte risolve la questione del termine per l'azione di regresso del costruttore contro il suo fornitore. Stabilisce che «salvo che ciò comporti una lesione sproporzionata del diritto di accesso al giudice, il costruttore la cui responsabilità è così accertata a causa dei vizi che riguardano i materiali da lui messi in opera per la realizzazione dell'opera, deve poter esercitare un'azione di regresso contro il suo venditore in base alla garanzia per vizi occulti senza che la sua azione sia soggetta a un termine di prescrizione che decorre dalla vendita iniziale». In chiaro, il punto di partenza del termine per agire del costruttore contro il suo fornitore non è la vendita dei materiali, ma la data in cui egli stesso è stato citato in giudizio dal committente. Il termine di prescrizione ordinario (articolo L. 110-4 del Code de commerce, che è di 5 anni per i commercianti) è sospeso fino a tale citazione. È una soluzione equa: il costruttore non può agire prima di conoscere il danno e di essere stato attaccato. È una conferma della giurisprudenza precedente, ma con una portata molto chiara: il costruttore resta responsabile e il suo ricorso è preservato.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il proprietario (committente): Potete attaccare direttamente il costruttore, senza dover provare che il difetto proviene da lui o dal materiale. Sarà lui a doversi rivalere sul suo fornitore. Esempio concreto: se la vostra casa a Capbreton ha piastrelle che si staccano a causa di una colla difettosa, citate in giudizio il piastrellista. Solo lui dovrà gestire il ricorso contro il fabbricante della colla. Guadagnate tempo e chiarezza. Per il costruttore: Non potete esonera rvi invocando il vizio del materiale. Ma avete un ricorso preservato: il termine per agire contro il vostro fornitore decorre solo dalla vostra citazione in giudizio. Attenzione però: dovete agire rapidamente dopo la citazione (entro 2 anni per i vizi occulti, o 5 anni per il diritto comune). Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui i costruttori avevano aspettato troppo a lungo dopo essere stati condannati, e il loro ricorso era prescritto. Per il fornitore/fabbricante: La vostra responsabilità può essere fatta valere anche molto tempo dopo la vendita, se il costruttore viene attaccato più tardi. Prevedete clausole di limitazione della garanzia o riserve.

