Decisione di riferimento: cc • N° 17-28.093 • 2018-12-13 • Consulta la decisione →
Avete appena acquistato una casa a Bruay-la-Buissière, nel Pas-de-Calais, e scoprite che il precedente proprietario aveva costruito un ampliamento senza permesso di costruire. Dormite tranquilli, la vostra assicurazione sulla casa vi copre, pensate. Ma si verifica un sinistro e il vostro assicuratore rifiuta di indennizzare: secondo lui, avreste dovuto dichiarare che la costruzione era illegale. Tuttavia, nessuno vi ha mai posto la domanda. Potete davvero essere ritenuti responsabili per questo silenzio? E se siete voi ad aver costruito senza permesso, come quel proprietario lensois che ha edificato una casa su un terreno vergine?
A questa domanda, la Corte di Cassazione (la più alta giurisdizione francese) ha risposto con una sentenza del 13 dicembre 2018 (n° 17-28.093). Ha censurato una corte d'appello che aveva annullato un contratto di assicurazione perché l'assicurato non aveva spontaneamente rivelato che il suo immobile era stato edificato illegalmente, senza permesso di costruire, su uno spazio naturale. I giudici hanno ricordato un principio fondamentale del diritto delle assicurazioni: l'assicuratore può far valere una reticenza o una falsa dichiarazione solo se ha posto domande precise al momento della conclusione del contratto. In altre parole, il vostro silenzio non è una colpa se non vi è stato chiesto nulla.
Questa decisione è una vittoria per gli assicurati, ma solleva anche questioni pratiche: come dimostrare che l'assicuratore non ha posto le giuste domande? Cosa fare se vi trovate di fronte a un rifiuto di indennizzo? E soprattutto, come evitare questo tipo di controversia? È ciò che vedremo, partendo dalla storia del Sig. Y., proprietario a Lens, fino ai consigli concreti per non ritrovarvi in questa situazione.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
Il Sig. Y. è proprietario di un immobile a Lens, nel Pas-de-Calais. Ha sottoscritto un contratto di assicurazione sulla casa presso la Macif (Mutua assicurativa dei commercianti e industriali di Francia) per coprire questo bene. Ma ecco: questo immobile è stato costruito senza permesso di costruire, su uno spazio naturale protetto. Peggio ancora, il sindaco del comune aveva informato il Sig. Y. dell'illegalità della costruzione e gli aveva chiesto di interrompere i lavori. Nonostante ciò, il Sig. Y. ha continuato e ha assicurato il bene senza dire nulla al suo assicuratore.
Qualche anno dopo, si verifica un sinistro (la natura esatta del sinistro non è specificata nella sentenza, ma si tratta probabilmente di un incendio o di un danno da acqua). La Macif rifiuta di indennizzare e chiede l'annullamento del contratto di assicurazione per reticenza intenzionale (il fatto di nascondere volontariamente un'informazione importante). Secondo l'assicuratore, il Sig. Y. avrebbe dovuto dichiarare spontaneamente che l'immobile era illegale, perché questa informazione cambiava la natura del rischio: un assicuratore non vuole coprire una costruzione che può essere demolita in qualsiasi momento per ordine del sindaco.
La corte d'appello dà ragione alla Macif e annulla il contratto. Il Sig. Y. ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione cassa (annulla) la sentenza della corte d'appello, perché quest'ultima non ha constatato che l'assicuratore avesse posto domande precise sulla legalità della costruzione al momento della sottoscrizione del contratto. In chiaro, l'assicuratore non può rimproverare all'assicurato di non aver parlato dell'illegalità se il questionario di dichiarazione del rischio non conteneva una domanda esplicita in merito.
Un dettaglio importante: la sentenza menziona che il Sig. Y. era già stato perseguito per costruzione senza permesso per un'altra casa, su un terreno vergine. Ciò dimostra che era recidivo, ma la Corte di Cassazione non ne tiene conto: conta solo la domanda posta o meno al momento della sottoscrizione del contratto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su due testi essenziali del Codice delle assicurazioni: l'articolo L. 113-2, 2°, che impone all'assicurato di rispondere esattamente alle domande precise poste dall'assicuratore sulle circostanze che consentono di valutare il rischio; e l'articolo L. 113-8, che permette all'assicuratore di annullare il contratto in caso di reticenza o falsa dichiarazione intenzionale dell'assicurato. Ma attenzione: questi testi non danno un assegno in bianco all'assicuratore. La Corte precisa che l'assicuratore può invocare la reticenza solo se essa risulta dalle risposte alle domande che egli stesso ha posto.
In altre parole, l'obbligo dell'assicurato non è un obbligo di dire tutto spontaneamente. È un obbligo di rispondere sinceramente alle domande poste. Se l'assicuratore non chiede «La sua costruzione è stata realizzata con un permesso di costruire?» o «L'immobile rispetta le norme di urbanistica?»

