Decisione di riferimento : cc • N° 74-14.148 • 1976-06-22 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari di un vasto dominio boscoso vicino a Le Havre, un terreno ricco di selvaggina che affittate da anni a un cacciatore. Un giorno decidete di vendere la proprietà, ma l'acquirente rifiuta di rispettare l'accordo di caccia che avevate concluso. Il cacciatore vi cita in giudizio, affermando di beneficiare di una servitù reale legata al fondo, quindi opponibile al nuovo proprietario. Ma è davvero così?
Questa questione, sebbene tecnica, riguarda centinaia di proprietari ogni anno. Si può davvero gravare un terreno di un diritto di caccia perpetuo, trasmissibile con il bene? La risposta della Corte di cassazione, resa il 22 giugno 1976, è categorica: no, il diritto di caccia è solo un diritto personale, che non può costituire una servitù reale. Una decisione che, a quasi cinquant'anni di distanza, continua a fare giurisprudenza nei tribunali di Rouen, di Fécamp e altrove.
In questo articolo, vi spiegherò perché questa distinzione è cruciale, cosa implica per voi come proprietario, locatore o acquirente, e come evitare le trappole giuridiche che possono trasformare un accordo di caccia in un vero e proprio grattacapo giudiziario.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X, proprietario di un importante dominio forestale a Fécamp, aveva concesso al suo vicino, Sig. Y, il diritto di cacciare sulle sue terre. L'atto notarile, redatto in buona e debita forma, stabiliva che questo diritto di caccia era concesso « a titolo di servitù » e doveva « giovare al fondo vicino ». Per anni, il Sig. Y ha cacciato in tutta tranquillità, curando persino i sentieri e le siepi per favorire la selvaggina.
Ma un giorno il Sig. X muore e i suoi eredi mettono in vendita il dominio. L'acquirente, una società forestale, intende sfruttare pienamente il terreno e rifiuta di permettere al Sig. Y di continuare a cacciare. Quest'ultimo cita quindi la società in giudizio, chiedendo il rispetto della servitù di caccia che ritiene legata al fondo.
Il tribunale di primo grado dà ragione al Sig. Y, ritenendo valida e opponibile al nuovo proprietario la clausola di servitù. La società forestale fa appello, ma la corte d'appello di Rouen conferma la sentenza. La causa viene quindi portata davanti alla Corte di cassazione. Quest'ultima cassa la sentenza d'appello, motivando che la concessione di un diritto di caccia non può avere il carattere di una servitù reale, poiché il fondo a favore del quale è concesso non ne ricava alcuna utilità. Il profitto o il piacere che questo diritto può apportare riguarda solo la persona del proprietario del fondo, non il fondo stesso.
In altre parole, il Sig. Y non può far valere una servitù di caccia. Può solo chiedere un risarcimento danni alla successione del Sig. X per inadempimento contrattuale, ma non può imporre il diritto di caccia al nuovo acquirente.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la decisione della Corte di cassazione, bisogna tornare agli articoli 637 e 686 del Codice civile. L'articolo 637 definisce la servitù come « un peso imposto su un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente a un altro proprietario ». In altre parole, una servitù deve giovare al fondo (il terreno), non alla persona. L'articolo 686 precisa che è permesso ai proprietari di stabilire sulle loro proprietà o a favore delle loro proprietà le servitù che ritengono opportune, purché non siano contrarie all'ordine pubblico. Ma anche qui, l'accento è posto sul fondo.
Nella vicenda che ci occupa, i giudici di merito avevano ritenuto che la natura ricca di selvaggina del dominio di La Taronnière (il fondo servente) e l'uso dal punto di vista della caccia (il fondo dominante) fossero sufficienti a creare una servitù. Ma la Corte di cassazione ha ritenuto che questo ragionamento fosse errato. Perché? Perché il diritto di caccia procura un piacere personale al proprietario del fondo dominante, ma non migliora il fondo stesso. Un fondo non può « cacciare »; solo il suo proprietario può farlo.
Questa decisione non è un revirement di giurisprudenza, ma una conferma di una lettura rigorosa dei testi. La Corte di cassazione ha già stabilito, in cause precedenti, che solo i diritti che apportano un'utilità diretta al fondo (come il passaggio, la veduta, lo scolo delle acque) possono costituire servitù reali. I diritti di caccia, pesca o raccolta sono invece considerati diritti personali, salvo che siano stipulati come legati alla persona del proprietario (il che li rende allora cedibili, ma sempre personali).
La Corte ha quindi cassato la sentenza della corte d'appello di Rouen, rinviando la causa davanti a un'altra corte, che dovrà applicare la regola.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha conseguenze pratiche importanti per diverse categorie di persone.
Per il proprietario locatore: Se concedete un diritto di caccia sul vostro terreno, sappiate che questo diritto è personale. Non sopravviverà alla vendita del bene, salvo che l'atto di vendita lo menzioni espressamente come onere reale. Se vendete, il cacciatore non potrà rivalersi sull'acquirente, ma solo su di voi, in base alla responsabilità contrattuale. Potreste quindi essere condannati al risarcimento danni se non potete più eseguire il contratto.
Per il cacciatore beneficiario: Dovete assicurarvi che il diritto di caccia sia o un contratto di affitto di caccia (un contratto di locazione) con una durata determinata

